Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale

della Regione Lombardia n. 10 del 7 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge, in conformita' agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'insediamento e la gestione delle attivita' dei centri di telefonia in sede fissa nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione e definizioni

  2. La presente legge si applica all'attivita' di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico.

  3. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove e' svolta l'attivita' commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;

    2. cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attivita' commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonche' l'attivita' di vendita di schede telefoniche;

    3. titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione di cui all'Art. 4;

    4. gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attivita' di cessione dei servizi telefonici di cui alla presente legge.

  4. Nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attivita' di cui al comma 2, lettera b). E' altresi' consentita l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

    Art. 3.

    Requisiti morali per l'esercizio dell'attivita' di cessione

    di servizi di telefonia in sede fissa

  5. L'esercizio dell'attivita' di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa e' assoggettato all'autorizzazione di cui all'Art. 4. Non possono esercitare tale attivita', quali titolari o gestori preposti all'esercizio, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

    1. sono stati dichiarati falliti;

    2. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della liberta' personale superiore a due anni;

    3. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicologo, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

    4. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita) e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

    5. hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

    6. hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.

  6. In caso di gestione societaria dell'attivita' di cui alla presente legge, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soci per le societa' di persone e dal legale rappresentante per le societa' di capitali.

    Art. 4.

    Funzioni autorizzatorie dei comuni

  7. Il comune competente per territorio provvede al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge.

  8. La domanda di autorizzazione o di trasferimento deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalita' del richiedente, nonche' dell'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attivita'. Alla domanda deve essere allegata la documentazione...

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