Modifica dell'Art. 118 della legge regionale n. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell'Art. 164 della legge regionale n. 15/2004 (Disposizioni in materia di artigianato).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo

n. 14 del 3 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'Art. 118 della legge regionale n. 6/2005

  1. L'Art. 118 della legge regionale n. 6/2005 e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 118 Modifica dell'Art. 164 della legge regionale n. 15/2004. - 1. Il comma 2 dell'Art. 164 della legge regionale n. 15/2004 e' sostituito dal seguente:

  2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all'Art. 19, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 60/1996, sono designati dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

  3. Il comma 3 dell'Art. 164 della legge regionale n. 15/2004 e' sostituito dal seguente:

  4. La ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione in seno ad ogni CPA viene stabilita, entro il termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sulla base di un accordo sottoscritto dalle associazioni artigiane regionali di categoria di cui al comma 2.

    Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo, la ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione, in...

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