Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.

Titolo I DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia

n. 5 del 31 gennaio 2006)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Risultati differenziali

  1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2. lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impigare per l'anno 2006 e' determinato in termini di competenza in 311.546 migliaia di euro.

  2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2007 e' determinato un saldo netto da impiegare pari a 326.771 migliaia di euro, mentre per l'anno 2008 e' determinato un saldo netto da impiegare pari a 295.420 migliaia di euro.

  3. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti per cofinanziare gli interventi previsti nel programma operativo regionale 2000-2006.

    Art. 2.

    Entrate derivanti dall'attuazione dell'Art. 37 dello statuto

  4. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A, il ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

    Art. 3.

    Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali

  5. Gli enti locali adottano programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi di rispettiva competenza.

  6. La predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di cui al comma 1 e la sua realizzazione da valutare, entro l'anno successivo, dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, attraverso la rilevazione degli incrementi conseguiti rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente, costituisce indicatore premiale ai fini della ripartizione delle risorse ai sensi dell'Art. 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

  7. La mancata predisposizione o realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2, preclude la possibilita' di accesso ad ogni forma di premialita' stabilita dall'indicatore di cui al medesimo comma 2.

    Art. 4.

    Disposizioni in materia di residui attivi

  8. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2004 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2005, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  9. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

  10. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

    Art. 5.

    Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

  11. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1995, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2005, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  12. Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

  13. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2004 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2003, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2005 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

  14. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalita' di appalto.

  15. Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti e' allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

  16. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilita' dei capitoli aventi finalita' analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilita', mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

  17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia.

    Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA
    E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE.

    Art. 6.

    Contenimento della spesa corrente

  18. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2006-2008 adottato dalla Regione nonche' il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilita' interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, degli enti ed organismi strumentali della Regione non puo' superare, per il...

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