Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione Liguria) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto da te...

Ricorso della Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regiona1e n. 144 del 17 febbraio 2006 (doc. 1) rappresentata e difesa - come da procura speciale del 20 febbraio 2006, conferita dal vice presidente della giunta regionale, sig. Massimiliano Costa, autenticata dal notaio dott.ssa Margherita Poli, repertorio n. 13680 (doc. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in Roma, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 24, 26, 198, 202, 203, 280, 281, 286, 287, 291, 322, 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211, per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., e dei principi costituzionali di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalita', nei modi e per i profili di seguito indicati.

F a t t o

Nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pur numerato come un articolo unico (ragione per la quale qui si usera' per lo piu' direttamerte l'indicazione del numero di comma), si tratta di un insieme normativo molto ampio, composto di seicentododici commi, alcuni dei quali a loro volta di grande dimensione e sottoarticolati al loro interno.

Molte delle disposizioni della legge n. 266 del 2005 sono, ad avviso della Regione Liguria, costituzionalmente illegittime e lesive delle competenze regionali. Con il presente ricorso vengono impugnate - come risulta dall'epigrafe - alcune di tali disposizioni, per le quali si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, sotto i profili e per i motivi di seguito indicati nella parte in

D i r i t t o

  1. - Illegittimita' dell'art. 1, commi 24 e 26.

    Il comma 24, primo periodo, prevede che per garantire "effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica... e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica... come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali... nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome... i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita'.".

    Il comma 25 precisa che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

    Il comma 24 sembra - a quanto e' dato di capire - introdurre un principio programmatico di contenimento degli acquisti immobiliari da parte degli Enti pubblici.

    La disposizione e' in primo luogo di difficile interpretazione: di difficile comprensione e' il senso del "principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali". La stessa "differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita" appare casuale: potrebbe non esserci alcuna differenza, o potrebbe indifferentemente esserci un aumento o una diminuzione per circostanze del tutto accidentali: per esempio, verrebbe colpita la regione che avesse ritardato per alcuni anni investimenti immobiliari, per sostenere nel 2006 un investimento di particolare rilievo finanziario, in vista della realizzazione di opere pubbliche. Si noti, inoltre, a conferma dell'intrinseca irrazionalita' della disposizione, che essa, se letta secondo il normale uso delle parole, risulterebbe "punire" gli acquisti eccedenti la media, non l'eccedenza del c.d. "stock immobiliare": tanto e' vero che non si tiene affatto in considerazione l'ipotesi che la regione (o l'ente locale) abbia ceduto parte del suo "stock" per acquisire entrate o per investire in altri beni immobili. Ancora una volta la frettolosita' del legislatore ha introdotto disposizioni prive di un significato normativo razionale e univocamente intelligibile, da cui anche la difficolta' estrema di coglierne la ratio.

    Qualunque sia - se ve ne e' uno - il suo esatto significato, la norma in questione appare indubbiamente lesiva dell'autonomia finanziaria garantita alla regione dall'art. 119 Cost., perche', introducendo un forte meccanismo di disincentivazione per gli investimenti che si traducono in acquisizioni di beni immobili - salvo che non si tratti di scuole, asili, ospizi, ospedali - produce un effetto analogo al trasferimento finanziario con vincolo di destinazione.

    Per esempio, la regione si vedrebbe punita se avesse deciso di dare priorita' all'edilizia residenziale pubblica, o alle infrastrutture destinate alla ricerca tecnologica, mentre non lo sarebbe se decidesse di acquisire una clinica privata per realizzare un nuovo polo ospedaliero in un contesto che non lo richieda affatto.

    La norma impugnata produce dunque un effetto analogo al trasferimento finanziario con vincolo puntuale alla spesa, gia' da questa Corte ritenuto costituzionalmente illegittimo con giurisprudenza consolidata.

    Infatti, i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti vengono ridotti in misura pari all'aumentata spesa per gli acquisti immobiliari, senza alcuna considerazione delle autonome valutazioni della regione in ordine agli investimenti per opere pubbliche; altrettanto e' disposto per i trasferimenti non erariali (salvo comprendere che cosa significhi l'espressione "analoga" riferita ad una operazione matematica qual'e' la "riduzione"). E' ammessa soltanto una maggiore spesa, finalizzata rispetto a particolari opere pubbliche, scelte direttamente dal legislatore statale: non viene, invece, tenuta in alcuna considerazione l'autonomia politico-amministrativa regionale, poiche' la scelta delle opere "ammesse" - e percio' coperte da finanziamento - e' compiuta senza...

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