Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Provincia autonoma di Trento) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'a...

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della provincia dott. Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 290 del 17 febbraio 2006 (doc. 41), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 21 febbraio 2006, rep. n. 26511, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della Provincia (doc. 2) - dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova, dal prof. avv. Franco Mastragostino di Bologna e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211 - Legge finanziaria 2006: art. 1, commi da 24 a 26, da 198 a 204, 276, da 282 a 284, da 483 a 492, per violazione dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, come meglio si specifichera' in prosieguo, nonche' degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

F a t t o

Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, sono state approvate le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2006)".

Tale legge contiene, all'art. 1, comma 610, una espressa clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, secondo cui: "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".

Tuttavia, la clausola in questione non e' evidentemente destinata a valere in relazione ad alcune disposizioni della legge, che espressamente dispongono la propria applicazione alla Provincia autonoma di Trento e che si pongono, ad avviso della ricorrente provincia, in violazione delle competenze riconosciute alle province autonome dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal nuovo Titolo V, parte seconda della Costituzione; mentre per altre non e' chiaro se esse siano o meno destinate a trovare applicazione anche in relazione alla provincia, ed in caso affermativo violerebbero anch'esse le sue prerogative statutarie e costituzionali.

Di qui la necessita' della presente impugnazione, per i motivi ed i profili di seguito indicati.

D i r i t t o

  1. - Illegittimita' dell'art. 1, commi da 24 a 26.

    Il comma 24, primo periodo, prevede che per garantire "effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica ... e al fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica .... come principio di equilibrio fra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali ... nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome ... i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita".

    Il secondo periodo del medesimo comma dispone che "nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti".

    Il comma 25 precisa, poi, che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

    Innanzitutto si osserva che non si contesta il dovere della provincia di partecipazione al contenimento della spesa pubblica: ma il fatto e' che per tale finalita' c'e' lo strumento generale del Patto di stabilita' concordato fra province autonome (e regioni speciali) e Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha alcuna limitazione finanziaria, con la conseguenza che la norma qui impugnata, che introduce misure di riduzione dei trasferimenti, non solo contrasta con lo statuto ma non corrisponde ad alcuna utilita' complessiva, se applicata alle province autonome.

    Il comma 24 sembra, infatti, da un lato confermare il regime diversificato vigente per le province autonome, dall'altro, tuttavia, richiama espressamente le province autonome unitamente agli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, per sottoporle alla specifica disposizione comportante la riduzione dei trasferimenti erariali, a qualsiasi titolo spettanti, in nome - sembrerebbe di capire - di un principio programmatico di contenimento degli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici.

    La disposizione e' in primo luogo di difficile comprensione. Le province autonome vi sono citate due volte, prima per disporre una riduzione sui trasferimenti "erariali", poi per disporre una riduzione "analoga" sui trasferimenti "statali": in entrambi i casi "a qualsiasi titolo spettanti".

    Ugualmente di difficile comprensione e' il senso del "principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali". La stessa "differenza fra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita" appare casuale: potrebbe non esserci alcuna differenza, o potrebbe indifferentemente esserci un aumento o una diminuzione per circostanze del tutto accidentali. Si puo' supporre che parlando di differenza la norma sottintenda "in aumento", ma gia' si tratta di mera interpretazione.

    Qualunque sia - se ve ne e' uno - il suo esatto significato, la norma in questione appare indubbiamente lesiva dell'autonomia finanziaria assicurata alla provincia dallo statuto e, in quanto occorra, dall'art. 119 Cost., per una doppia serie di ragioni.

    In primo luogo, i "trasferimenti" statali alla provincia non sono altro che la realizzazione delle norme statutarie: non si tratta dunque di somme che lo Stato possa discrezionalmente decidere di ridurre a proprio piacere, ma della semplice attuazione dello statuto. Le somme spettanti alla provincia non possono dipendere da qualunque valutazione si voglia dare del trend di spesa relativa agli immobili, ne' la riduzione dei trasferimenti si giustifica ad alcun altro titolo.

    In secondo luogo, la disposizione si presenta anche come una compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro. Se infatti si ammette che lo Stato possa ridurre i propri trasferimenti a seconda della propria valutazione positiva o negativa in relazione all'oggetto della spesa della provincia, ne risulta un potere statale di indirizzo della spesa, che funziona in modo analogo a vincoli puntuali nei settori di spesa (gia' ritenuti illegittimi da codesta ecc.ma Corte costituzionale), e che e' in diretta contraddizione con il principio di autonomia delle scelte, a base sia dello statuto che del sistema costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale.

    La stessa "esenzione" dal calcolo degli immobili "da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili" costituisce riprova di quanto ora affermato circa l'interferenza nelle autonome scelte di spesa della provincia, la cui protezione costituzionale non viene, dunque, tenuta in alcuna considerazione. L'illegittimita' del comma 24 e della deroga "finalizzata" del comma 25 si riflette, poi, sull'illegittimita' del comma 26, che prevede la soggezione al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze delle operazioni immobiliari di cui sopra e gli oneri di trasmissione dei dati relativi ad acquisti e vendite degli immobili all'Agenzia del territorio, con conseguente obbligo di segnalazione agli organi competenti (Corte dei conti) per eventuali responsabilita'.

    Si deve notare che tale disposizione non mira a razionalizzare le forme di vigilanza sulla spesa pubblica, ma si traduce nell'introduzione di una forma illegittima di controllo di merito in capo all'Agenzia del territorio, che oltretutto contrasta apertamente con la disciplina stabilita dalle norme di attuazione e, nel caso, con il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, che disciplina i controlli della Corte dei conti sulla provincia e, in particolare, i termini e le modalita' del controllo di gestione economico-finanziaria.

    In ogni caso, si tratta di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali: e' appena il caso di dire - con riferimento ai presunti "fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea" - che in sede comunitaria nessuna attenzione specifica si pone alla questione ... dell'acquisto di immobili. Inoltre, la "verifica di congruita" di cui allo stesso comma realizza una forma di controllo del tutto avulsa dal sistema statutario, ed una ingerenza sulla attivita' amministrativa della provincia, in violazione anche dell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

    Nel loro insieme, le norme statali di cui ai commi da 24 a 26 si pongono, dunque, in contrasto con il titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, e con le relative norme di attuazione; in particolare, con il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, con gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, nonche' con l'art. 5 della legge n. 386/1989 in uno con l'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, oltre che con il principio di ragionevolezza delle leggi, che codesta Corte ha individuato come parametro autonomo di legittimita', quanto alla correlazione tra proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle scelte del legislatore, in relazione agli obiettivi (sentenza n. 175/2005 che...

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