Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Beni culturali - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni concernenti il diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati di interesse ...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, domicilia;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge provinciale n. 13 del 23 dicembre 2005, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006 e recante il titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)".

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 febbraio 2006 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente).

L'art. 17 della legge provinciale n. 13/2005 in epigrafe citata, sotto la rubrica "Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante "Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37"", ha per oggetto il diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico. La disposizione, introdotta dalla Provincia di Bolzano, aggiunge un comma all'art. 5-quinquies della legge provinciale 12 giugno 1972, n. 26 e stabilisce testualmente che "Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il passaggio del bene nella proprieta' del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprieta' del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga di esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione puo' essere esercitato entro 60 giorni dalla rispettiva scadenza del contratto di leasing".

Le norme di cui si tratta sono finalizzate a definire limitazioni al diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali in caso di "alienazione a titolo oneroso" (argomenta ex art. 60, e per quanto possa occorrere, gli articoli 61 e 62 del decreto legislativo...

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