Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 aprile 2006 (della Regione Toscana) Istruzione pubblica - Introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal decreto legislativo n. 226/2005 - Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Toscana ...

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 215 del 27 marzo 2006, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora e dall'avv. Fabio Lorenzoni, presso il cui studio in Roma, Via del Viminale n. 43, elegge domicilio;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro tempore; il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pro tempore, per l'annullamento del d.m. n. 775 del 31 gennaio 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente ad oggetto il "Progetto nazionale di innovazione";

F a t t o

Con il decreto ministeriale oggetto del presente ricorso (doc. n. 1) e' stata disposta la promozione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 275/1999, di un progetto in ambito nazionale concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal decreto legislativo n. 226/2005.

In pratica gli artt. 1 e 2 consentono l'avvio della sperimentazione del nuovo ordinamento del ciclo secondario, introdotto dal decreto legislativo n. 226/2005, a partire dal prossimo anno scolastico 2006-2007, limitatamente alle prime classi per gli ordinamenti liceali.

A tal fine gli istituti scolastici, che intendono procedere con la sperimentazione del nuovo sistema, elaborano il progetto che deve essere autorizzato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 5; l'art. 4 prevede che sia assicurato al personale l'apposita formazione.

Gli artt. 5 e 6 prevedono poi che il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale rediga il piano regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione e l'istituzione di osservatori nazionali e regionali preposti al monitoraggio del progetto.

La sperimentazione introdotta e' motivata con le richieste che sarebbero state avanzate da "numerose istituzioni scolastiche" (non meglio specificate) di poter attuare percorsi di studio coerenti con le nuove previsioni ordinamentali dei licei (cosi' decimo capoverso delle premesse del decreto impugnato).

Il decreto in esame, ancora non pubblicato sulla G.U., e' stato portato a conoscenza di alcuni soggetti - peraltro non e' stato trasmesso alle regioni - attraverso la circolare del Ministero - Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici n. 11 del 1° febbraio 2006, (doc. 2) che a sua volta contiene in allegato anche i due decreti dello stesso Ministero del 28 dicembre 2005;

1) Confluenza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente nei percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione (con allegate la tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore e la tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al capo II del decreto legislativo n. 226/2005) (doc. 3);

2) quota oraria del monte ore annuale riservata alle istituzioni scolastiche (doc. 4).

I due decreti del 28 dicembre non erano, prima, mai stati resi noti. Il provvedimento impugnato e' gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione regionale in quanto viola, come meglio si dira' in seguito, le competenze costituzionalmente garantite alla regione nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale.

La regione intende, quindi, proporre conflitto di attribuzione avverso tale decreto. A conforto della ammissibilita' del presente ricorso, e' possibile svolgere le seguenti considerazioni.

Secondo il costante orientamento di codesta Corte, il conflitto di attribuzione puo' essere proposto anche per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongono menomate o impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui. E' stato infatti ammesso anche il conflitto c.d. da menomazione, consentendo cioe' di ricorrere allo strumento del conflitto anche quando si lamenta il cattivo uso del potere da parte del suo legittimo titolare che viene ad incidere o a creare turbativa nei confronti di poteri o competenze costituzionalmente riconosciute al ricorrente.

La Corte costituzionale, in piu' occasioni e...

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