Ordinanza emessa il 10 gennaio 2006 dal tribunale amm. regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Scuderi Giovanni contro Ministero dell'istruzione ed altri 3 Istruzione pubblica - Docenti precari degli istituti di istruzione secondaria di II grado - Servizio prestato in nell'anno scolastic...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati con ricorso n. 2228/2005 proposto dal prof. Scuderi Giovanni, nato a Misterbianco il 22 aprile 1958, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rossi, presso il cui studio, sito in Catania, via Eleonora d'Angio', n. 55, e' elettivamente domiciliato;

Contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ed il Centro servizi amministrativi di Catania, in persona del dirigente pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege; e nei confronti di La Naia Maria Rosaria (7 gennaio 1965), rappresentata e difesa dal prof. avv. Agatino Cariola, presso il cui studio, sito in Catania, via Pantano, n. 118, e' elettivamente domiciliata; Lanzafame Francesca (1° luglio 1969), non costituita; per l'annullamento previa sospensione, della graduatoria permanente (aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007), pubblicata dal C.S.A. di Catania in data 25 luglio 2005, per l'assunzione del personale docente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativa alla disciplina "Lingua Straniera - Inglese nella scuola media" (A045), nella parte in cui e' stato attribuito ai docenti controinteressati un doppio punteggio di servizio; della nota del C.S.A. di Catania del 22 giugno 2005 (prot. n. 16849), avente ad oggetto: "Integrazione e aggiornamento graduatorie permanenti anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 - Servizio prestato in scuole di montagna".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle autorita' intimate e della controinteressata La Naia Maria Rosaria;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore per la Camera di consiglio del 5 dicembre 2005 il consigliere dott. Ettore Leotta;

Uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Con decreto del 31 marzo 2005 il direttore generale per il personale della scuola presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha disposto, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi dei decreti direttoriali del 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004.

Nell'allegato 2 al predetto decreto (contenente la tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 - posta in essere con d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con legge 4 giugno 2004, n. 143), alla lettera B, punto B.3, let-tera h, e' stato previsto testualmente:

"il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare".

Nella nota 3) alla Tabella citata e' stato specificato quanto segue:

"A norma dell'art. 8-nonies, comma 1, secondo periodo, della legge n. 186/2004, il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".

Con nota del 22 giugno 2005, prot. n. 16849 il Centro servizi amministrativi di Catania ha proceduto all'individuazione delle scuole della Provincia di Catania, da considerare come "scuole di montagna".

Il ricorrente, gia' iscritto nelle graduatorie permanenti presso il Centro servizi amministrativi di Catania per l'immissione in ruolo del personale docente e per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, per l'insegnamento di "Lingua Straniera - Inglese nella scuola media" (A045), ha presentato tempestivamente la domanda di aggiornamento del proprio punteggio.

In data 25 luglio 2005 il Centro servizi amministrativi di Catania ha pubblicato le graduatorie aggiornate.

Nella graduatoria di pertinenza l'interessato e' stato collocato al posto n. 32, con punti 130, venendo preceduto dalle controinteressate, alle quali e' stato attribuito un punteggio doppio per il servizio d'insegnamento reso in "scuole di montagna" negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005.

In particolare:

La Naia Maria Rosaria, nata il 7 gennaio 1965, e' stata collocata al posto n. 28, con punti 146, essendole stato attribuito un doppio punteggio per il servizio svolto negli anni scolastici 2003/04 e 2004/05, e conseguendo pertanto ulteriori punti 24;

Lanzafame Francesca, nata il 1° luglio 1969, e' stata collocata al posto n. 31, con punti 131, essendole stato attribuito un doppio punteggio per il servizio svolto nell'anno scolastico 2004/05, e conseguendo pertanto ulteriori punti 12.

Con ricorso notificato il 26 agosto 2005, depositato il 1° settembre 2005, il prof. Scuderi Giovanni ha impugnato la graduatoria permanente di "Lingua Straniera - Inglese nella scuola media" (A045), nonche' la nota del C.S.A. di Catania del 22 giugno 2005, prot. n. 16849, deducendo a sostegno delle proprie ragioni le seguenti censure:

I) Illegittima attribuzione di un punteggio doppio per il servizio prestato in comuni non di montagna. Violazione della "Tabella di valutazione dei titoli", punto B.3) lettera h), approvata con legge 4 giugno 2004, n. 143. Violazione dell'art. 1, legge 1° marzo 1957, n. 90 e dell'art. 1, legge 25 luglio 1952, n. 991. Violazione dell'art. 33, legge n. 1034/1971 per inosservanza della sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale Catania (Sez. IV) n. 1027 dell'8 giugno 2005. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

A) Il Centro servizi amministrativi di Catania avrebbe considerato quali "scuole di montagna" quelle situate nei comuni inclusi nell'elenco di cui alla nota del direttore generale per il personale della scuola del 3 giugno 2004 prot. n. 29 - "Allegato D", avente ad oggetto: "Elenco comuni di montagna ex legge 1° marzo 1957, n. 90 e richiamato art. 1, legge 25 luglio 1952 n. 991". Sennonche', sia pure limitatamente ai comuni della provincia di Catania, la nota predetta sarebbe stata annullata dal Tar Catania - Sezione Quarta - con sentenza n. 1027 dell'8 giugno 2005. Con la nota del 22 giugno 2005 il C.S.A. non avrebbe tenuto conto della citata decisione del giudice amministrativo, ribadendo l'applicazione del doppio punteggio per il servizio d'insegnamento reso in tutti i comuni contenuti nell'elenco ministeriale parzialmente annullato (con la sola eccezione di quelli ove non figurano scuole situate al di sopra dei 600 metri di altitudine).

B) Peraltro, con la sentenza prima indicata il Tribunale amministrativo regionale avrebbe accertato che: nei comuni indicati come di montagna, situati in provincia di Catania, il reddito imponibile medio per ettaro, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, sarebbe superiore a Lire 2400, lo stesso tribunale avrebbe altresi' acclarato che i medesimi comuni non sarebbero inseriti in un elenco ufficiale compilato e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale. Conseguentemente, in base all'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, richiamato dall'art. 1 della legge 1° marzo 1957 n. 90, i comuni in questione non avrebbero potuto essere qualificati come di montagna.

C) Inoltre l'amministrazione sarebbe incorsa nel vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti, avendo adottato un atto applicativo (le graduatorie permanenti, nella parte in cui prevedono il doppio punteggio), nonostante l'annullamento e, quindi, il venir meno dell'atto amministrativo presupposto (il decreto ministeriale che individuava i comuni di montagna).

D) Infine, sarebbero stati violati il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto: i controinteressati avrebbero conseguito un punteggio doppio rispetto a quello della ricorrente, pur avendo prestato un servizio identico, e cio' avrebbe consentito loro di collocarsi nei primi posti della graduatoria, superando docenti con maggiore anzianita' e con maggiori titoli culturali; con tale meccanismo sarebbe stato pregiudicato il buon andamento della pubblica amministrazione, essendo stati avvantaggiati non i docenti piu' meritevoli, bensi' coloro che, per mera casualita', erano stati chiamati a prestare servizio in alcuni comuni piuttosto che in altri, senza alcun effettivo discrimine in termini di qualita' o difficolta' dell'attivita' lavorativa svolta. In effetti, nei comuni individuati dall'Amministrazione scolastica non sarebbero presenti condizioni di disagio tali da giustificare la doppia valutazione del servizio. Quest'ultima avrebbe dovuto essere limitata ad ipotesi assolutamente eccezionali, dovendo essere ricollegata non solo alla particolare collocazione altimetrica, ma anche all'esistenza di un contesto economico- sociale di particolare difficolta' e degrado (ancorato a specifici parametri, del tutto ignorati dall'Amminitrazione resistente).

II) Illegittimita' dell'attribuzione di un punteggio superiore ai dodici punti annui. Violazione dei punti B.1) e B.3) della "Tabella di valutazione dei titoli", approvata con legge 4 giugno 2004 n. 143. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In base al punto B.1 della Tabella di valutazione dei titoli, e' stata prevista l'attribuzione di punti 2 "per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni" ... "fino ad un massimo per ciascun anno scolastico di punti 12".

In...

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