Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione Piemonte - Figure professionali dei servizi sociali - Individuazione e determinazione dei relativi profili - Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure professionali - Illegittimita' c...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 marzo 2004, depositato in cancelleria il successivo 24 marzo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 15 marzo 2004 e depositato in cancelleria il 24 marzo 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 33 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

    Osserva il ricorrente che il nuovo testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione colloca le "professioni" tra le materie oggetto di potesta' legislativa concorrente. In questa materia, pertanto, spetta allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete la determinazione della disciplina di dettaglio. Cosi' - ricorda l'Avvocatura generale dello Stato - si sarebbe espresso, in un recente parere, il Consiglio di Stato, affermando che nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta allo Stato il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, mentre va riconosciuto alla legge regionale il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali.

    Secondo il ricorrente, appartiene alla determinazione dei principi fondamentali l'individuazione, per ciascuna professione, quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale; tanto piu' che, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, la materia degli esami di Stato rientra nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle quali si accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso alla professione, nonche' quella dei relativi percorsi formativi, e' di esclusiva competenza statale.

    L'art. 32, comma 1, della legge regionale impugnata prevede che "la Regione individua le [...] figure professionali dei servizi sociali" indicate alle lettere a), b), c), e d); l'ambigua espressione "individua", ad avviso del ricorrente, sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni.

    In particolare, le professioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b) - assistenti sociali ed educatori professionali - sono gia' regolamentate nell'ambito della disciplina statale, rispettivamente con la legge 23 marzo 1993, n. 84 e con il decreto ministeriale 8 ottobre...

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