Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Competenza - Eccezione d'incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta dal convenuto - Adesione dell'attore - Mancata previsione di limiti temporali - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, di economia processuale e di tutela del diritto di ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 28 gennaio 2005 dal Tribunale di Lamezia Terme, nel procedimento civile vertente tra il Gruppo Parlamentare Lega Padana del Senato della XIV legislatura e Paola Francesco ed altri iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti l'atto di costituzione di Paola Francesco, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza del 28 gennaio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), del codice di procedura civile, nella parte in cui consente all'attore di aderire in ogni tempo all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, tempestivamente sollevata dal convenuto, con contestuale indicazione del giudice reputato competente;

che, in particolare, il rimettente osserva che la norma censurata consente alla controparte, qualora l'eccezione di incompetenza territoriale sia stata proposta tempestivamente e correttamente, di aderire a tale indicazione senza limiti preclusivi, costringendo il giudice, omesso ogni vaglio sull'effettiva competenza del giudice indicato, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della quale il giudizio andra' riassunto nei successivi tre mesi;

che, in punto di rilevanza della questione - affermata la compatibilita' del meccanismo delineato nell'art. 38, comma secondo, ultima parte (rectius: ultimo periodo), cod. proc. civ. con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (come nel caso di specie) -, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata, la quale pure pone precisi limiti temporali per la valida proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, nulla dice sui tempi entro i quali va manifestata l'adesione...

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