Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Pensioni privilegiate militari - Prescrizione dei ratei - Termine quinquennale - Denunciata ingiustificata applicazione della medesima prescrizione relativa ai ratei arretrati delle pensioni di quiescenza, anziche' della prescrizione decennale applicabile ai crediti di natu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), come modificato dall'art. 2, terzo comma (recte: quarto comma), della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), promosso con ordinanza del 16 giugno 2005 dal giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sul ricorso proposto da Checco Antonia ed altre contro l'INPDAP, iscritta al n. 514 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ordinanza del 16 giugno 2005, il giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), come modificato dall'art. 2, terzo comma (recte: quarto comma), della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti);

che il rimettente dubita della legittimita' della denunciata disposizione "laddove con il termine "rate di pensione e [...] differenze arretrate [...] dovuti dallo Stato che si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere" si accomunano "di fatto", relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva, sia i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza "retributiva", sia quelli derivanti da pensioni privilegiate aventi connotati "indennizzatori""; mentre "questi ultimi, al contrario, avendo carattere "reintegrativo della lesione derivante da fatto lecito", dovrebbero seguire la regola generale di tutti i diritti personali di credito soggetti alla normale prescrizione decennale";

che nel giudizio a quo si controverte in ordine al diritto della vedova e delle due figlie di un militare appartenente al Corpo della Guardia di finanza, deceduto nel maggio 1976, a vedersi riconosciute, sulla pensione privilegiata di reversibilita' in godimento, le quote dell'indennita' integrativa speciale (IIS) e della tredicesima mensilita', dapprima corrisposte dall'Amministrazione (Ministero del Tesoro e poi INPDAP), ma successivamente, "a causa della contraddittorieta' in diritto in ordine alla corresponsione della detta IIS e della tredicesima", recuperate "con trattenute effettuate sulla pensione e sullo stipendio";

che, precisa altresi' il rimettente, alle figlie del militare defunto "non sono state corrisposte le quote dell'indennita' integrativa speciale e della tredicesima mensilita" dal settembre 1984 al luglio 1986, nonostante che le interessate avessero reiteratamente inoltrato alla Direzione provinciale del Tesoro e poi all'INPDAP le "richieste di restituzione delle somme indebitamente trattenute sulle pensioni, sullo stipendio [...], nonche' l'adeguamento della pensione con la corresponsione" della IIS e della tredicesima mensilita';

che, si evidenzia ancora nell'ordinanza di rimessione, l'INPDAP, convenuto in giudizio, nel costituirsi eccepiva, preliminarmente, "l'intervenuta prescrizione sulla presunta mancata erogazione dei benefici richiesti richiamando l'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295", come modificato dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, sostenendo che il termine quinquennale previsto dalla citata disposizione, di carattere speciale, avrebbe dovuto trovare applicazione "per tutte le "pensioni pubbliche" senza distinzione tra quelle di natura "normale" ovvero "privilegiata"";

che, tanto premesso in ordine alla fattispecie...

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