Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione Piemonte) Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalita' di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di ...

Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della presidente pro tempore prof. Mercedes Bresso, in forza di deliberazione di autorizzazione della giunta regionale n. 22-2213 del 20 febbraio 2006, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Anita Ciavarra e dell'avv. Emiliano Amato e con elezione di domicilio presunto presso quest'ultimo in Roma, via Crescenzio n. 9 per procura speciale a margine del presente atto;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione dal bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", art. 1, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 65, 67, 198, 200, 201, 206, 213, 214, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 310, 311, 312, 322, 330, 336, 483, 485, 487, 488, 491, 492, 556, 597, 598, 599, 600.

Premesso in fatto

Nel Supplemento Ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2005 e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

Detta legge, composta dall'art. 1 contenente 612 commi, regolanti differenti materie e settori anche di attivita' regionale, reca in particolare le disposizioni di cui ai commi in epigrafe specificati che la Regione Piemonte ravvisa lesive della propria sfera di competenza per i seguenti

M o t i v i

I

Sui commi 198, 200, 201, 206, 213, 214 - Violazione degli articoli 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost.

La legge finanziaria 2006 art. 1, comma 198 dispone che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale "concorrono alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento". Aggiunge la medesima norma che "a tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.".

Dette disposizioni del comma 198, insieme alle altre dei commi fino al 205, di cui in seguito si dira', costituiscono secondo l'espressa affermazione fatta al successivo comma 206, "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione".

Va in primo luogo rilevato che la definizione che il legislatore statale ha ritenuto di imprimere alle considerate disposizioni non lo sottrae alla verifica dell'effettiva loro portata ed oggettiva inquadrabilita' quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, senza che la qualificazione operata dal legislatore statale possa in alcun modo vincolare o condizionare l'esame di costituzionalita', che deve soddisfare criteri obbiettivi, avulsi da discrezionalita' o da valutazioni non ancorate a dati normativi certi.

Il comma 198 impone uno specifico limite ad una voce di spesa determinata.

Non si tratta dunque dell'indicazione di un obbiettivo finanziario da raggiungere per l'attuazione del contenimento della spesa pubblica, che le amministrazioni regionali possano conseguire stabilendone i modi adeguati nell'ambito delle proprie scelte di bilancio, bensi' di un vincolo specifico riguardante una determinata spesa imposto a priori in modo rigido, predeterminato e generalizzato.

Appare chiaro che non si tratta cioe' di un limite complessivo alla politica di bilancio delle regioni che consente tuttavia alle stesse liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obbiettivi di spesa, bensi' di un precetto specifico e puntuale sull'entita' di una determinata singola spesa, che si risolve percio' in una indebita invasione da parte della legge statale dell'area riservata alle autonomie regionali (sentenze nn. 36/2004; 390/2004; 417/2005).

Pertanto le disposizioni del comma 198 non sono correttamente qualificabili come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica come affermato dal comma 206 con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione, che sono invece palesemente violati.

Si rileva inoltre la violazione anche dell'art. 118 della Costituzione, incidendo il predeterminato vincolo imposto alla spesa del personale sulla autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attivita' amministrative regionali.

Cio' sia per quanto attiene alle funzioni esplicate direttamente dall'ente regionale sia per le limitazioni che conseguono sulle potesta' di programmazione e di organizzazione di settori amministrativi rientranti nella competenza regionale per effetto della restrizione che viene inposta dal comma 198 alla spesa del personale anche degli enti locabili e degli enti del servizio sanitario regionale.

Le puntuali violazioni sopra rilevate sono vieppiu' aggravate dal fatto che il comma 198 ricomprende sotto un'unica voce di spese del personale rapporti differenti e che possono attenere anche ad esigenze temporanee od a programmi specifici ("personale a tempo determinato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, forme di lavoro flessibile, convenzioni") ed ancora la spesa relativa a ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a quella dell'anno 2004 diminuita dell'uno per cento, senza il minimo margine di manovra, ad esempio nell'ambito dei triennio, senza nessuna giustificazione dell'imposizione del riferimento ad un anno determinato, il 2004, senza nessuna considerazione delle situazioni effettive dei singoli enti che possono determinare o meno effettivo rispetto di un obbiettivo di contenimento della spesa considerata e raggiungimento del concreto risultato di risparmio.

Sotto questo riguardo si evidenzia quindi, oltre all'invasione dell'ambito di autonomia degli enti sopraddetto, anche il contrasto con i principi di ragonevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Ne deriva complessivo detrimento all'azione degli enti regionali e locali nell'ambito della loro autonomia costituzionalmente tutelata in posizione equiordinata, evidenziandosi violazione anche dall'art. 114 della Costituzione.

Le considerazioni che precedono valgono anche per i commi 200 e 201.

Il comma 200 collegato al comma 198 e' norma di dettaglio che prescrive misure specifiche e puntuali, comprimendo illegittimamente l'autonomia degli enti regionali nonche' degli enti locali nell'individuazione degli strumenti concreti idonei a raggiungere gli obbiettivi di politica finanziaria.

Il comma 200, inoltre, in quanto venga considerato in riferimento al comma 189 della medesima legge determina grave interferenza nell'ambito della contrattazione integrativa, per la quale...

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