Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Umbria - Riorganizzazione dell'ordinamento sanitario regionale - Decadenza degli organi in carica - Soppressione di unita' sanitaria locale - Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in corso del direttore generale - Denunciata invasione della...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), promosso dal Tribunale di Orvieto, nel procedimento civile vertente tra G. G. C. e la Regione Umbria ed altra, con ordinanza del 4 aprile 2003, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di G. G. C., della Regione Umbria e dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Terni;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Maurizio Pedetta per la Regione Umbria, Giovanni Tarantini e Nicoletta Baleani per l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Terni.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di una controversia di lavoro promossa da un ex direttore generale di un'azienda unita' sanitaria locale nei confronti dell'azienda stessa e della Regione Umbria, il Tribunale di Orvieto ha sollevato nuovamente questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

    In punto di fatto, il giudice a quo deduce che il ricorrente aveva assunto l'incarico di direttore generale dell'azienda sanitaria n. 4 della Regione Umbria con contratto del 14 febbraio 1995 e che, a seguito della soppressione della medesima azienda mediante incorporazione nell'azienda sanitaria n. 5 che aveva acquisito il numero 4, la Regione Umbria, con deliberazione della Giunta in data 13 maggio 1998, aveva comunicato al direttore generale l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilita' di svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2228 del codice civile.

    Impugnato il provvedimento suddetto, il ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare l'insussistenza dell'impossibilita' sopravvenuta, con conseguente condanna della Regione al pagamento degli importi che egli avrebbe avuto diritto a percepire in caso di regolare continuazione del rapporto di lavoro.

    Il Tribunale, dopo aver riconosciuto la propria giurisdizione (con sentenza del 2 marzo 2001), con ordinanza del 3 marzo 2001 provvedeva a sollevare, per la prima volta, la presente questione di legittimita' costituzionale, ma questa Corte, con ordinanza n. 117 del 2002, disponeva la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, in conseguenza della modifica dell'art. 117 Cost. sopravvenuta nelle more della pronuncia della Corte ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

    Cio' premesso, il Tribunale nell'attuale ordinanza di rimessione specifica di dover sollevare nuovamente la questione come sopra indicata, in quanto, a suo parere, la modifica costituzionale non fa venire meno i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

    In ordine al requisito della rilevanza, il Tribunale osserva che, benche' la Regione Umbria, nella citata delibera del 13 maggio 1998, abbia fatto esclusivo riferimento all'impossibilita' sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 2228 cod. civ. e non anche alla risoluzione di diritto dei contratti disposta dalla norma impugnata, appare tuttavia logico ricomprendere nella fattispecie di cui all'art. 34, comma 3, ultimo periodo, anche la situazione oggetto dell'art. 36 della medesima legge regionale, perche' quest'ultima norma non e' esaustiva di tutti gli aspetti del fenomeno successorio e non e' incompatibile con il citato art. 34. Il remittente, anzi, precisa che, poiche' la risoluzione dei contratti di cui alla norma impugnata opera di diritto, egli deve comunque porsi il problema della legittimita' costituzionale di siffatta disposizione, dal momento che "sarebbe del tutto inutile negare, in ipotesi, la verificazione della impossibilita' sopravvenuta della prestazione [...] se poi si dovesse ugualmente dichiarare cessato il...

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