Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Straniero - Avvenuta espulsione dell'imputato - Sentenza di non luogo a procedere da pronunciarsi nella fase dell'udienza preliminare - Esclusione della declaratoria di improcedibilita' nei procedimenti a citazione diretta - Denunciata violazione dei principi di ragion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002 n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con tre ordinanze del 28 ottobre 2004 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, rispettivamente iscritte ai numeri 78, 79 e 95 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numeri 9 e 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in epigrafe, di identico tenore, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 12, comma 3-quater, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), recte: dell'art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di cittadini extracomunitari imputati di delitti in materia di sostanze stupefacenti, i quali risultano gia' espulsi dal territorio dello Stato;

che il rimettente dovrebbe di conseguenza fare applicazione della norma denunciata, la quale prevede che, nei casi di rilascio del nulla osta all'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

che tale previsione contrasterebbe, tuttavia, con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., in quanto le finalita' di politica criminale e penitenziaria, che potrebbero giustificare la scelta legislativa, risulterebbero contraddette dall'applicabilita' della norma censurata ai soli reati per i quali e' prevista...

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