Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Definizione fiscale agevolata - Ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1 gennaio 2003 - Sospensione dei termini...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni e dell'art. 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso con ordinanza del 13 maggio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, nella controversia vertente tra la s.r.l. CISA e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ragusa, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 13 maggio 2005, la Commissione tributaria provinciale di Ragusa, nel corso di un giudizio promosso dalla s.r.l. CISA nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso un avviso di accertamento concernente l'IVA, l'IRPEG e l'IRAP dell'anno di imposta 1998, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e 2, comma 48, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede che la "sospensione" dei termini di impugnazione sino al 19 aprile 2004 sia applicabile con riguardo anche ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento concernenti periodi d'imposta anteriori al 2002, notificati dopo il 1° gennaio 2003 e che traggono origine da processi verbali di constatazione anteriori al 1° gennaio 2003;

che il giudice a quo premette: a) che l'impugnato avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 1998 e notificato alla suddetta societa' il 31 dicembre 2003, trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza e consegnato all'interessata il 19 dicembre 1999; b) che il ricorso avverso detto avviso risulta proposto dalla contribuente oltre sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e, quindi, oltre il termine stabilito, a pena di inammissibilita', dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); c) che a tale avviso di accertamento non e' applicabile la "sospensione" sino al 19 aprile 2004 dei termini per proporre ricorso, prevista dalle norme censurate esclusivamente con riguardo agli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori al 2002 e per i quali non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso alla data del 1° gennaio 2003, nonche' con riguardo agli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i quali non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso alla data del 1° gennaio 2004; d) che la stessa societa' ricorrente ammette di aver tardivamente proposto il ricorso e adduce a propria giustificazione - nel richiedere al giudice, in forza dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), di non applicare quella che definisce la "sanzione" dell'inammissibilita' - di aver errato sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme riguardanti la sospensione dei termini di impugnazione dell'avviso di accertamento, a causa...

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