Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo di beni mobili registrati - Mancata indicazione dell'autorita' giurisdizionale dinanzi alla quale puo' promuoversi il giudizio di opposizione, nonche' mancata previsione di un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza del 27 agosto 2005 dal Giudice di pace di Menfi, nel giudizio civile vertente tra la societa' cooperativa Autotrasporti Adranone a r. l. e la s.p.a. Montepaschi SE.RI.T., iscritta al n. 560 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, promosso nei confronti della s. p. a. Montepaschi SE.RI.T., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, dalla societa' cooperativa Autotrasporti Adranone a r. l., per il risarcimento dei danni derivanti dal fermo di due autoveicoli di sua proprieta' disposto dalla convenuta, il Giudice di pace di Menfi, con ordinanza del 27 agosto 2005, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - questioni di legittimita' dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), quale modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), "nella parte in cui non prevede l'Autorita' Giurisdizionale dinanzi alla quale sarebbe esperibile un eventuale giudizio di opposizione e nella parte in cui non e' previsto un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve intraprendere le azioni esecutive, decorso il quale il fermo perde efficacia";

che il giudice a quo premette: a) che la societa' concessionaria, a seguito del mancato pagamento delle somme portate da quattro cartelle esattoriali, notificate alla societa' attrice per l'omesso versamento di tributi e contributi previdenziali, ha disposto il fermo dei predetti autoveicoli ai sensi del censurato art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e del regolamento adottato con il decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'art. 91-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30); b) che, in assenza di atti di esecuzione, l'attrice ha successivamente pagato parte di dette somme, restando debitrice di...

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