Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Individuazione mediante decreto prefettizio delle strade sulle quali e' possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni - Conseguente esclusione dell'obbligatorieta' della contestazione immediata d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 1° agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) [recte: art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168], promosso con ordinanza del 12 maggio 2005 dal Giudice di Pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra Salvatore De Robbio e il Prefetto di Isernia, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 marzo 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che il Giudice di pace di Isernia, con ordinanza del 12 maggio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 primo comma [recte: secondo comma], 76 e 113, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 1° agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) [recte: art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168], nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse, per le quali e' stabilita la non obbligatorieta' della contestazione immediata prevista dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il rimettente espone che il giudizio a quo ha ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione relativa ad una sanzione pecuniaria inflitta per violazione dell'art. 148, comma 8...

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