Costituzione della societa' consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del

16 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell'economia piemontese, la Regione Piemonte, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi che attualmente vi provvedono.

  2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 viene costituita una societa' consortile per azioni, destinata a sostituire, nell'attivita' e nella funzione, il centro estero delle camere di commercio nonche' ad incorporare progressivamente quegli altri organismi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2, comma 2.

    Art. 2.

    Societa' consortile

  3. La societa' consortile per azioni di cui al comma 2 dell'Art. 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, e' senza scopo di lucro, a prevalente partecipazione pubblica; possono partecipare a tale societa' consortile enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale.

  4. L'oggetto sociale comprende il coordinamento e l'integrazione delle iniziative volte a favorire l'internazionalizzazione dell'economia piemontese quali in particolare:

    1. il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;

    2. l'attrazione degli investimenti in Piemonte;

    3. la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;

    4. la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;

    5. la valorizzazione del ´sistema Piemonteª anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

  5. In proporzione alla quota azionaria posseduta e' richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell'Art. 2615-ter, comma 2, del codice civile, al funzionamento dell'organizzazione consortile.

    Art. 3.

    Comitato di indirizzo

  6. L'attivita' della societa' si uniforma alle linee di indirizzo espresse da un comitato presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato. La composizione di tale comitato...

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