Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del

16 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Assistenza tecnico-amministrativa delle province

  1. La Regione Piemonte trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nell'ambito delle funzioni di cui all'Art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'attivita' di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.

  2. I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previo parere della conferenza permanente Regione autonomie locali, anche tenuto conto, per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, del numero di comuni e del numero di abitanti per provincia nonche' della tipologia di progetti relativi all'attivita' di assistenza tecnico - amministrativa delle singole province.

  3. Per gli anni successivi, i criteri di cui al comma 2 sono ridefiniti dalla giunta regionale in base all'effettivo svolgimento da parte delle singole province dell'attivita' di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

  4. Le province trasmettono annualmente alla conferenza permanente Regione - autonomie locali ed alla giunta regionale i risultati dell'attivita' di cui al comma 1.

    Art. 2.

    Consulenza regionale

  5. La Regione attiva un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi singoli o associati che ne facciano richiesta, con priorita' per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

  6. Lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 e' assicurato, secondo modalita' organizzative stabilite dalla giunta regionale con apposito regolamento, anche avvalendosi di soggetti ed organismi decentrati ed esterni all'Amministrazione in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo nelle seguenti materie:

    1. giuridico-amministrativa;

    2. contabilita' e finanza locale;

    3. urbanistica e pianificazione territoriale.

  7. La giunta regionale presenta annualmente alla...

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