Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione

Trentino-Alto Adige n. 46 del 15 novembre 2005)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga:

la seguente legge:

Art. 1.

Politica provinciale della casa

  1. La politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprieta' indivisa, e' attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e di Rovereto, nonche' dei comprensori, nel seguito di questa legge indicati come enti locali.

  2. Sono riservati alla Provincia:

    1. il riparto tra la provincia e gli enti locali delle risorse del fondo provinciale casa ai sensi dell'Art. 8;

    2. l'adozione, previo parere del consiglio delle autonomie locali, ove costituito, del regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 11, fermo restando il potere regolamentare riconosciuto agli enti locali dal vigente ordinamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; per l'acquisizione del parere si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dalla lettera c);

    3. la funzione di indirizzo e di coordinamento concernente, in particolare, la definizione di standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche nel rispetto di quelli definiti dallo Stato; la funzione di indirizzo e di coordinamento si svolge mediante atti di carattere generale adottati previa intesa in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, ove costituita, e previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale; ove l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni, ovvero il parere non sia rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, la provincia puo' procedere tenendo conto delle eventuali posizioni espresse e dandone comunicazione al consiglio delle autonomie locali.

  3. Le finalita' previste dal comma 1 sono perseguite, in particolare, mediante le seguenti tipologie di intervento:

    1. l'attuazione di un piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi dell'istituto trentino per l'edilizia abitativa - societa' per azioni (ITEA S.p.a.), previsto dall'Art. 4, comma 7;

    2. la concessione ai nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione per gli alloggi di cui alla lettera c), previa stipula di un'apposita convenzione con il beneficiario, di un contributo integrativo, come definito dall'Art. 2, comma 1, lettera e) avendo riguardo all'esigenza di adottare misure che non influenzino negativamente il mercato delle locazioni, in via temporanea il contributo integrativo puo' altresi' essere concesso anche ai nuclei che, in possesso dei requisiti, abbiano stipulato da almeno tre mesi, alla data di presentazione della domanda, un contratto di locazione per alloggi diversi da quelli di cui alla lettera c) e abbiano presentato domanda per l'accesso a tali ultimi alloggi;

    3. la messa a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, attraverso l'ITEA S.p.a. o mediante imprese convenzionate, di alloggi comunque in loro disponibilita', ritenuti idonei secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge, in relazione alle caratteristiche del bisogno del nucleo familiare; i rapporti tra gli enti locali e l'ITEA S.p.a. o le imprese convenzionate sono regolati da apposite convenzioni;

    4. la messa a disposizione dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale superiore a quella di cui alla lettera c), e inferiore a una soglia stabilita sulla base di criteri disciplinati dal regolamento di esecuzione, di alloggi dell'ITEA S.p.a. o di imprese convenzionate, comunque in loro disponibilita', senza alcun ulteriore intervento pubblico salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di edilizia agevolata; i rapporti tra gli enti locali e l'ITEA S.p.a. o le imprese convenzionate sono regolati da apposite convenzioni;

    5. la promozione dell'accesso alla proprieta' dell'alloggio, del suo risanamento e della sua ristrutturazione.

  4. Restano in vigore l'Art. 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), nonche' le disposizioni a favore degli studenti universitari di cui alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). Nell'ambito degli accordi di programma e delle convenzioni di cui all'Art. 4 puo' essere prevista la destinazione di alloggi, anche collettivi, per studenti o per immigrati, da utilizzare per le finalita' delle leggi provinciali n. 13 del 1990 e n. 9 del 1991 nonche' per soggetti in condizioni di temporanee difficolta' a reperire un alloggio.

  5. Per sostenere i nuclei familiari nella scelta abitativa piu' appropriata, con particolare riguardo sia alle fasce deboli della popolazione che ai diversi strumenti per la politica provinciale della casa, gli enti locali possono promuovere la realizzazione sul territorio di «sportelli casa», stipulando apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. A tali sportelli possono essere demandati lo svolgimento di servizi d'informazione e di consulenza nei confronti degli utenti, ivi comprese azioni di accompagnamento nell'inserimento abitativo, nonche' l'espletamento dell'istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi.

  6. Su richiesta degli enti locali l'ITEA S.p.a. o le imprese convenzionate possono mettere a disposizione di enti, di associazioni senza scopo di lucro e di istituzioni, con finalita' di recupero sociale, di accoglienza o assistenza, per le loro finalita' statutarie, nonche' delle forze dell'ordine, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione.

    Art. 2.

    Definizioni

  7. Per i fini di questa legge si intende:

    1. per «nucleo familiare»: quello disciplinato dall'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

    2. per «canone sostenibile»: la quota di capacita' economica del nucleo familiare, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione, che puo' essere destinata al soddisfacimento del fabbisogno di alloggio, tenuto conto di tutti gli altri bisogni;

    3. per «canone oggettivo»: salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni:

      1) il canone calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1, lettera a), per gli alloggi destinati ai nuclei familiari di cui all'Art. 1, comma 3, lettera c);

      2) il canone calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1, lettera b), per gli alloggi destinati ai nuclei familiari di cui all'Art. 1, comma 3, lettera d);

    4. per «condizione economico-patrimoniale»: la valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare al fine:

      1) della concessione del contributo integrativo previsto dall'Art. 3 nonche' dell'accesso agli alloggi previsti dall'Art. 1, comma 3, lettera c);

      2) della permanenza negli alloggi previsti dall'Art. 1, comma 3, lettera c);

      3) dell'accesso agli alloggi previsti dall'Art. 1, comma 3, lettera d);

    5. per «contributo integrativo»: la differenza tra canone oggettivo e canone sostenibile, quando quest'ultimo e' inferiore al canone oggettivo medesimo;

    6. per «imprese convenzionate»: le imprese con le quali l'ente locale, nel rispetto delle norme comunitarie, stipula una convenzione avente per oggetto un contratto di appalto di lavoro o di servizi ovvero una concessione di costruzione e gestione ovvero la concessione di un contributo, finalizzato al perseguimento delle finalita' previste da questa legge; i criteri e le modalita' per la presentazione di eventuali domande e per la determinazione dei presupposti e dell'entita' dei contributi ovvero dei contenuti delle concessioni - proporzionate all'entita' degli obblighi e degli oneri imposti - nonche' delle condizioni per la loro concessione sono determinati dal regolamento di esecuzione di questa legge nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di mercato interno.

  8. Ai fini della presente legge la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare e' definita secondo quanto disposto dall'Art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, e dall'Art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. Per il calcolo della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, entrino a far parte del nucleo medesimo altre persone non legate da rapporto di coniugio o di parentela o affinita', entro il primo grado, aventi una condizione economico-patrimoniale inferiore alla media per componente del nucleo stesso, sono considerate anche quote della condizione economico-patrimoniale del coniuge e dei parenti entro il primo grado delle persone medesime; il regolamento di esecuzione stabilisce i criteri e le modalita' per il calcolo delle predette quote.

    Art. 3.

    Disciplina del contributo integrativo

  9. Il contributo integrativo di cui all'Art. 1, comma 3, lettera b), e' finalizzato a consentire il pagamento del canone di locazione ai nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale insufficiente. Il contributo e' commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile.

  10. Nei limiti stabiliti da questa legge hanno titolo ad ottenere il contributo integrativo i nuclei familiari dei quali almeno un componente sia residente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni e che abbiano una condizione economico-patrimoniale non superiore a quella stabilita...

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