Legge regionale n. 30/1984, capo IX - legge regionale n. 4/2005 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale. Approvazione.

(Pubblicato nel Suppl. straord. n. 26 al Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia del 28 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'Art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, (disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare produttivita', oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 2597 del 14 ottobre 2005 e' stato adottato in via preliminare, il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale»;

Vista la nota n. 11/8300/05 del 17 novembre 2005, con cui il consiglio regionale comunica che la II commissione permanente, nella seduta del 16 novembre 2005 ha espresso all'unanimita' parere favorevole sul regolamento in argomento;

Ritenuto di approvare il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale», al fine di ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina regolamentare del settore, anche in vista della citata delega alle Camere di commercio;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3156 del 5 dicembre 2005;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento in materia di incentivi concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 14 dicembre 2005

ILLY

Legge regionale n. 30/1984 capo IX - legge regionale n. 4/2005 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale.

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. In attuazione dell'Art. 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004) ed in considerazione della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'Art. 42 della legge regionale medesima, il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi previsti dal capo IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 per l'acquisizione di servizi destinati:

    1. ad elevare il livello qualitativo dei prodotti;

    2. ad aumentare la produttivita';

    3. a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

    Art. 2.

    Rinvio alla normativa europea

  2. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal regolamento CE n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

    Art. 3.

    Soggetti beneficiari

  3. Beneficiario degli incentivi previsti dal presente regolamento:

    1. le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attivita' estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;

    2. le PMI di servizio, costituite sotto forma di societa' e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A;

    3. i consorzi aventi attivita' e sede nel territorio regionale costituiti in maggioranza da PMI industriali aventi attivita' nel territorio regionale.

  4. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle micro, piccole e medie imprese.

    Art. 4.

    Soggetti esclusi

  5. Le PMI industriali ed i loro consorzi che operano nei settori di attivita' elencati nell'allegato B, connessi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agroalimentari sono esclusi dagli aiuti agli investimenti ed alle consulenze, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

  6. Le PMI industriali ed i loro consorzi che operano nei settori di attivita' elencati nell'allegato C sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001.

  7. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1 e 2 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

    Art. 5.

    Iniziative finanziabili

  8. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

    1. applicazione di metodologie per le quali sia previsto il rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformita' alla normativa europea, nazionale o a norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario quali:

      1) sistema di gestione ambientale;

      2) sistema qualita';

      3) sistemi finalizzati all'assegnazione di un marchio di qualita' del prodotto;

      4) altri sistemi;

    2. acquisizione di servizi destinati al miglioramento dell'organizzazione aziendale e/o all'aumento della produttivita' in tema di:

      1) pianificazione strategica e assetti societari;

      2) organizzazione, finanza e controllo;

      3) revisione e certificazione del bilancio (limitatamente al primo bilancio certificato);

      4) definizione di sistemi informativi e informatici;

      5) tecnologie telematiche e siti web;

      6) problematiche ambientali;

      7) fattibilita' di nuovi investimenti;

      8) innovazione tecnologica;

      ...

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