Legge regionale n. 18/2004, Art. 16 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore, delle attivita' economiche e produttive). Modalita' applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole ...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'11 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive) ed in particolare l'Art. 16 concernente l'istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficolta';

Considerato che per programma di interventi si intende sia il regime di aiuto da notificare preliminarmente alla Commissione europea, sia aiuti individuali, da notificare singolarmente quali progetto di aiuto;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244/02 del 1° ottobre 2004 ed in particolare la sezione 3 che disciplina le condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggi e/o la ristrutturazione notificati individualmente alla commissione;

Rilevato che nei suddetti casi di aiuti notificati individualmente si prescinde dall'obbligo di notifica alla Commissione europea del regolamento attuativo, come previsto dall'Art. 2, comma 16 della legge regionale n. 18/2004;

Considerato che il medesimo Art. 16 prevede che i finanziamenti siano erogati con le disponibilita' della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo);

Visto il testo regolamentare recante le modalita' applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione...

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