Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 (della provincia autonoma di Bolzano) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Limiti all'acquisizione di immobili - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle r...

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore Dott. Luis Dumwalder, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale in data 13 febbraio 2006 (all. 1), rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, Segretario generale della Giunta provinciale di Bolzano (Rep. 21322 dd. 13 febbraio 2006), e giusta deliberazione della Giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano n. 402 del 13 febbraio 2006 (all. 2), dagli avv. proff. Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», art. 1, commi 24, 26, 67, 198, 204, 231, 232, 282, 283, 284, 330, 331, 332, 333, 409 e da 483 a 492, in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

F a t t o

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)».

Prima di esporre partitamene i motivi di censura relativi alle disposizioni di cui ai commi 24, 26, 67, 198, 204, 231, 232, 282, 283, 284, 330, 331, 332, 333, 409 e da 483 a 492 dell'art. 1, e' opportuno anzitutto illustrare, almeno negli aspetti piu' rilevanti, il contenuto dei singoli commi impugnati.

  1. - L'art. 1, comma 24, «Limiti all'acquisizione di immobili per gli enti territoriali», al dichiarato fine di garantire effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in particolare - si legge - come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, prevede una riduzione sui trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita'. L'ultimo periodo del comma 24 e' esplicito nell'affermare che «nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti».

    Per le ragioni che si diranno, l'impugnato comma 24 lede l'autonomia patrimoniale e finanziaria, di entrata e di spesa, attribuita alla provincia autonoma di Bolzano in forza del Titolo VI dello Statuto di autonomia, delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975 n. 473, ed ai decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 268, e 24 luglio 1996, n. 432, e delle norme di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 386, e viola altresi' l'art. 119, primo comma, della Costituzione, che garantisce alle regioni e, in virtu' dell'art. 101. cost. n. 3/2001, alle province autonome autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

    L'art. 1, comma 26, «Monitoraggio compravendita immobili», assoggetta le amministrazioni di cui al comma 24 e, quindi, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo l'obbligo di comunicare le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative, nonche' all'Agenzia del territorio, per le verifiche sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti e per la segnalazione degli scostamenti «agli organi competenti per le eventuali responsabilita».

    Tale disposizione attribuisce ad organi statali funzioni di controllo non previste dallo Statuto ne' dalle relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992.

  2. - L'art. 1, comma 67, «Disposizioni per l'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici», demanda all'Autorita' medesima la determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, e risulta lesiva, per i motivi e sotto i profili che si diranno, delle attribuzioni provinciali in materia di lavori pubblici soprattutto nella parte in cui pone quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche il versamento del previsto contributo da parte degli operatori economici.

    IIl. - L'art. 1, comma 198, «Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale», impone alle amministrazioni regionali, agli enti locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante l'adozione di misure atte a garantire che le spese di personale, ivi comprese quelle per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. Tale previsione, oltre a porsi in contrasto con quanto disposto dal comma 148 dello stesso art., viola l'autonomia finanziaria della provincia e le sue attribuzioni in materia di personale provinciale, anche in connessione con l'art. 1, comma 204, «Verifica del rispetto degli adempimenti», parimenti impugnato, il quale assoggetta, tra gli altri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della «verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198».

  3. - L'art. 1, ai commi 231 («Giudizi di responsabilita' contabile») e 232 («Delibera della sezione di appello»), della legge finanziaria 2006 prevede che i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna nei giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266/2005 possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

    Si tratta di una disciplina irrazionale e idonea ad incidere sulle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, in quanto, tra l'altro, si priva l'ente che ha subito il danno del diritto di vedersi adeguatamente risarcito.

  4. - Le norme di cui all'art. 1, comma 282, «Divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie», vietano alle aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attivita' di prenotazione ed impongono alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione delle disposizioni necessarie per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e' legata a motivi tecnici, con l'obbligo di informare il Ministero della salute.

    L'art. 1, comma 283, «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prestazioni», prevede l'istituzione, da parte del Ministro della salute, della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui affidare i compiti, tra l'altro, di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario; di predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza delle prestazioni, da adottarsi con decreto dello stesso Ministro; di predisposizione di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni; di fissazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo comma 284, «Sanzioni per sospensione prenotazioni sanitarie», e di quelle per la violazione dell'obbligo della tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

    Il comma 284 assegna alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di applicare le predette sanzioni, «secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283».

    I commi sopra citati, per le ragioni evidenziate nel seguito, violano le competenze della provincia autonoma di Bolzano in materia di formazione professionale e ordinamento del personale sanitario, igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera.

  5. - I commi 330 («Fondo famiglia e solidarieta»), 331 («Bonus per figli nati o adottati nel 2005») e 332 («Bonus per figli nati o adottati nel 2006») dell'articolo 1 prevedono, previa istituzione di un fondo al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarieta' per lo sviluppo socio-economico, la concessione, da parte dello Stato, di un assegno pari ad euro 1.000,00 per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 nonche' per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato, alle condizioni e secondo le modalita'...

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