Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno - Prova liberatoria per aver agito in stato di necessita' - Attribuzione di un indennizzo al danneggiato nel solo caso in cui la condotta necessitata sia posta in essere per evitare un danno grave alla persona e non anche a salvaguardia di...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2045 del codice civile, promosso con ordinanza del 30 maggio 2005 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Claudia Leporace e Vincenzo Iacoianni ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 30 maggio 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2045 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza e' stata resa nel corso di un giudizio civile, che l'attrice, trasportata nell'autovettura condotta dal marito, aveva proposto nei confronti di costui e della societa' assicuratrice per la responsabilita' civile, per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una frenata, dopo che nel giudizio stesso erano state chiamate in causa la ASL di Cosenza e la Regione Calabria;

che il rimettente - premesso che la frenata era stata resa necessaria da un evento imprevedibile (l'improvviso attraversamento della strada da parte di un cane) - afferma che «nel giudizio sussiste, alla stregua dello svolgimento dei fatti, la prova liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ.» e che «la domanda, pertanto, deve essere rigettata»;

che peraltro - ritenuta implicita nella domanda di risarcimento quella di corresponsione di un equo indennizzo, quando risulti che il convenuto abbia agito in stato di necessita' - il rimettente rileva che l'art. 2045 cod. civ. non puo' trovare applicazione nella specie «in quanto la condotta del danneggiante non era volta a prevenire "un grave danno alla persona", ma ad evitare di travolgere e ferire un animale»;

che, tuttavia, a suo giudizio, l'esclusione di una simile ipotesi dallo «stato di necessita» conduce a risultati paradossali ed assurdi - con conseguente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT