Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Fonti del diritto - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Attribuzione alle Province autonome di Trento e Bolzano della disciplina dell'ordinamento del personale dei Comuni, e della materia relativa ai dirigenti e segretari comunali - Ricorso del Governo - Violazio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria l'8 marzo 2005 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 28 febbraio 2005, ha impugnato in via principale l'art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali) per violazione dell'art. 4, primo comma, n. 3, e dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata - che rinvia alle Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina dell'ordinamento del personale dei comuni e della materia relativa ai dirigenti e segretari comunali, nel rispetto dei principi informatori dalla stessa norma enunciati - violerebbe le citate norme statutarie, che in tali materie non prevedono alcuna competenza legislativa provinciale.

    In particolare - riguardo all'ordinamento del personale e dei dirigenti dei comuni - il ricorrente rileva che l'art. 65 dello statuto ne attribuisce la disciplina alla competenza regolamentare dei comuni, con l'osservanza dei principi generali dettati con legge regionale, cosi' escludendo ogni competenza delle Province autonome. E - in relazione ai segretari comunali - afferma che l'art. 4, comma primo, n. 3, dello statuto attribuisce esclusivamente alla Regione la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nella quale rientrerebbe la «materia» dei segretari comunali. Su questa conclusione non inciderebbe l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo il quale i segretari comunali (e provinciali) sono dipendenti di un'Agenzia autonoma con personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno: tale disciplina, infatti, non comporterebbe l'estraneita' della materia dei...

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