Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Pluralita' di questioni - Separazione e trattazione di una questione - Riserva di decisione sulle restanti questioni. Eccezione di inammissibilita' - Dedotta carenza attuale di interesse - Reiezione. Bilancio e contabilita' pubblica - Istituzione di un fondo statale speciale destinato al...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 28 febbraio 2005 e depositato il 3 marzo 2005, ha sollevato numerose questioni di legittimita' costituzionale relative alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). In particolare, la ricorrente censura alcune norme che, a suo dire, perpetuano la «tradizione» della istituzione di fondi speciali finalizzati alla erogazione di finanziamenti in varie materie di competenza regionale, tra le quali l'art. 1, comma 248, impugnato in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    Tale norma prevede che, al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili con particolare attenzione alle potenzialita' di produzione di idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica, e' istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro e che esso e' finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile, destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento stesso non inferiore alla meta' del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di universita', laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca, ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attivita' di ricerca e progettuale.

    Secondo la ricorrente la norma incide su una materia di competenza concorrente, la ricerca scientifica, che resta la materia prevalente anche se e' finalizzata alla tutela dell'ambiente. Comunque, la finalita' di tutela dell'ambiente non esclude la competenza delle Regioni in relazione alla connessione con le materie di loro sicura competenza.

    Il Fondo non risulta destinato alle Regioni, ma all'erogazione diretta di contributi a favore degli autori dei progetti di ricerca; verosimilmente - osserva la Regione - tali autori saranno soprattutto gli stessi soggetti tenuti al...

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