Ordinanza emessa il 30 dicembre 2005 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Simonetto Willmer contro Sinergo S.r.l. Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato espletamento dello stesso nel termine prescritto - Prevista equipollenza all'espletamento del tentativo - Violazione del...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in materia di risarcimento danni da infortunio sul lavoro n. 579/2005 R.G. pendente tra Simonetto Willmer, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Miazzi e dall'avv. Francesco Rossi, con domicilio eletto presso la UIL di Treviso, via Cacciatori del Sile n. 23 giusta mandato a margine del ricorso, e Sinergo S.r.l., in persona del legale rappresentante Francesco Gatto, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ferraresi, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso giusta mandato a margine della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue.

La presentazione del ricorso per cui e' causa, avvenuta tramite deposito in cancelleria in data 16 maggio 2005, non e' stata preceduta dall'espletamento del tentativo di conciliazione previsto dell'art. 412-bis, primo comma, c.p.c. come condizione di procedibilita' della domanda.

Infatti, i procuratori di Simonetto Willmer, dopo aver richiesto con raccomandata datata 23 settembre 2003 la convocazione della competente commissione di conciliazione per la trattazione della controversia promossa dal lavoratore da loro assistito nei confronti del datore di lavoro (cfr. doc. 15 allegato al ricorso, ed ottenuta detta convocazione per il giorno 8 gennaio 2004 (cfr. doc. 16 allegato al ricorso), comunicavano in data 7 gennaio 2004 alla commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Treviso «che essendo decorsi i 60 giorni dalla richiesta di convocazione sara' dato corso all'azione giudiziale, conformemente al disposto di cui all'art. 410-bis c.p.c. e che pertanto nessuno comparira' per l'istante alla convocazione fissata per l'8 gennaio 2004» (cfr. doc. 17 allegato al ricorso).

Conseguentemente la Commissione di conciliazione redigeva in data 8 gennaio 2004 processo verbale di mancata comparizione dove si legge che «la Commissione, constatata la mancata comparizione di entrambe le parti, motivata da parte ricorrente con nota del 7 gennaio 2004, dichiara l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione» (cfr. doc. dimesso dai procuratori del Simonetto in data 29 novembre 2005 su richiesta del G.L.).

Osserva questo giudicante che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 276/2000 ha stabilito che la «giurisprudenza consolidata di questa corte ritiene che l'art. 24 della Costituzione...

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