Ordinanza emessa il 7 giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 marzo 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Tuccillo Ida ed altri contro San Paolo Imi Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizio...

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 1186/20057, letti gli atti;

O s s e r v a

In fatto

Con citazione regolarmente notificata Tuccillo Ida, Silvestro Giuseppina e Silvestro Angelo premesso che:

la prima da pensionata a cominciare dal 1998 aveva deciso di investire i propri risparmi in operazioni finanziarie a basso rischio, e pertanto si era rivolta all'Istituto SanPaolo che la aveva affidata al suo promotore finanziario, Bencivenga Antonio;

l'attrice coinvolgeva nelle operazioni suggerite dal promotore anche i figli Silvestro Giuseppina ed Angelo, con i quali venivano aperti due conti correnti e due conti deposito titoli;

dall'inizio del rapporto al marzo 2001 avevano affidato al promotore l'importo di ". 186.029.244, impiegati in varie operazioni mediante la sottoscrizione di moduli prestampati del SanPaolo, ricevendo solo sporadiche informazioni dal promotore;

nel marzo del 2001 il Bencivenga suggeriva loro di trasferire i risparmi al Credito Bergamasco ed alla Creberg SIM presso la quale era transitato a lavorare;

venivano aperti due conti correnti, ma dopo il trasferimento non hanno piu' ricevuto notizie od informazioni, tanto che solo nel febbraio del 2003, a seguito di espressa richiesta, venivano a conoscenza del fatto che avevano subito delle perdite pari al 30% delle somme investite, in operazioni altamente rischiose e diverse da quelle autorizzate;

rilevavano altresi' che i moduli indirizzati al Credito Bergamasco presentavano delle loro firme abilmente contraffatte;

la Aletti Invest Sim, con la quale non avevano mai intrattenuto rapporti finanziari, evidenziava che per accertare la falsita' delle firme era necessaria una consulenza anche se era possibile notare una non perfetta corrispondenza tra le firme in questione e quelle originali;

avevano richiesto lo smobilizzo delle somme investite con una perdita di ". 39.221.244;

il comportamento delle banche era gravemente responsabile, per la violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria, avendo agito in contrasto con le regole di correttezza e diligenza alle quali si devono uniformare gli operatori del settore;

che tale comportamento era risultato gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'attrice.

Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il SanPaolo Imi S.p.a, il San Paolo Invest S.p.a., il Credito Bergamasco S.p.a., la Creberg Sim S.p.a. e Bencivenga Antonio, per sentire in via principale:

accertare e dichiarare la responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti;

per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno pari all'ammontare di Euro 20.526,08 a titolo di danno emergente, Euro 10.000,00 a titolo di mancato guadagno ed Euro 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Si costituivano i convenuti i quali invocavano l'applicazione del decreto legislativo n. 5 del 2003, e contestavano nel merito la fondatezza della domanda attorea.

Alla prima udienza di comparizione, veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a quello contemplato dal predetto decreto legislativo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo.

All'esito della richiesta di fissazione dell'udienza avanzata da parte attrice, con istanza depositata in data 21 febbraio 2005, il giudice designato ha provveduto sulle richieste istruttorie ed ha fissato l'udienza collegiale del 1° giugno 2005.

All'esito dell'udienza collegiale, sentite le parti in ordine alla questione di costituzionalita', il collegio si e' riservato.

La questione di costituzionalita' va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

I n d i r i t t o

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

1) Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    2) Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  5. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT