Ordinanza emessa il 30 giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 marzo 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Guarente Silvia Maria ed altri, contro Banca Popolare di Ancona S.p.A. ed altro. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo g...

IL TRIBUNALE

Udienza del 30 giugno 2005

Dinanzi al giudice del Tribunale di Napoli, dott. Modestino Villani, nella causa tra Silvia Maria Guarente, Anna Costagliola e Roberto Costagliola contro Banca Popolare di Ancona S.p.A. e San Paolo Banco di Napoli S.p.A., e' comparso per parte attrice l'avv. Vittorio Imparato per delega dell'avv. Vitobello che deposita atto di citazione notificata e riportandosi alle proprie difese e ai documenti depositati e impugnando le difese e le documentazioni avverse, rileva che la controversia e' stata erroneamente iniziata con il rito ordinario e chiede trasformarsi il rito previa cancellazione; e' comparso per parte convenuta Banca Popolare di Ancona S.p.A. l'avv. Ciro Fabio Monticelli per delega dell'avv. Paolo Andrea Monticelli, il quale, riportandosi alle proprie difese e ai documenti depositati e impugnando le difese e le documentazioni avverse, chiede cancellarsi la causa dal ruolo insistendo per la carenza di legittimazione passiva della Banca; e' comparso per parte convenuta San Paolo Banco di Napoli S.p.A. l'avv. Federica Ricciardi per delega dell'avv. Rocco di Torrepadula che riportandosi alle proprie difese e ai documenti depositati e impugnando le difese e le documentazioni avverse, deduce l'inammissibilita' di rito ordinario;

O s s e r v a

In fatto

Con citazione regolarmente notificata Silvia Maria Guarente, Anna Stagliola e Roberto Costagliola premesso che: nel marzo del 2000, gia' da anni correntisti del Banco di Napoli hanno acceso un conto corrente presso la filale Napoli-Ovest n. 57 oggi divenuta filiale 13 della Banca Popolare di Ancona S.p.A. dando ordine in data 29 marzo 2000 di acquistare il titolo obbligazionario «Bond Republic of Argentina 9% 99/09 per un valore nominale di Euro 35.000,00»; che in data 23 dicembre 2001 e' stato dichiarato il Default dello Stato argentino che non ha piu' onorato le proprie obbligazioni; che il banco di Napoli non ha fornito alcuna comunicazione in merito alla grave situazione che stava coinvolgendo l'Argentina in quanto l'intermediario si e' limitato a fornire estratti conto semestrali del deposito titoli; che nello stesso atteggiamento ha continuato a perseverare anche la Banca popolare di Ancona dopo aver acquistato la filale di conseguenza, contestando una serie di violazioni dell'intermediario hanno chiesto che sia accertata la responsabilita' delle convenute sia dichiarata la nullita' dell'acquisto con condanna a versare la somma di Euro 27.398,79 quale differenza tra la somma investita e quella ricavata dalla vendita, o hanno chiesto in via subordinata la condanna delle convenute a pagare la suddetta somma o quella ritenuta equa dal giudice a titolo di risarcimento danni.

Le convenute si sono entrambe costituite.

In diritto

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 5 del 2003 recita: si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

  1. rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;

La controversia pertanto, concernendo al responsabilita' delle convenute quali intermediatori finanziari, andava instaurata secondo le forme previste dal suddetto decreto legislativo e non gia' in via ordinaria.

L'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 5/2003 prevede che: quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 e' stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo.

Preliminare all'applicazione di tale norma e' pero' la questione di costituzionalita' del decreto legislativo n. 5 del 2003 che questo giudice quale relatore in fase collegiale ha gia' sollevato in precedenti giudizi. L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

1) Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2) Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e'...

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