BANCA POPOLARE DI SONDRIO Societa' cooperativa a responsabilita' limitata Fondata nel 1871 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A160536, all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

Capitale sociale Euro 660.317.109 - Riserve Euro 406.622.331

Registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149

Convocazione di assemblea

I soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10 di venerdi' 7 aprile 2006 e, occorrendo, in seconda convocazione in Bormio (SO) presso il centro polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n. 22, per le ore 10,30 di sabato 8 aprile 2006, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno: Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2005: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; 2. Determinazione del compenso degli amministratori; 3. Nomina di amministratori;

4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del Collegio sindacale per il triennio 2006-2008; determinazione dell'emolumento annuale. Parte straordinaria:

1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 1 e 2 (costituzione, denominazione e oggetto), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (patrimonio sociale, soci, azioni), 26, 27, 28, 29, 30 (assemblea dei soci), 34, 35, 36, 38, 41, 42 (consiglio di amministrazione), 43 (comitato di presidenza), 46, 47, 51 (collegio sindacale), 52 (collegio dei probiviri), 56 (rappresentanza e firma sociale), 58 (ripartizione utili), 59 (riserve). Si propone inoltre la modifica e la rinumerazione dell'articolo 61 (scioglimento e liquidazione) e l'introduzione del nuovo articolo 61 (controllo contabile). Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che:

almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della banca;

almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire l'apposita comunicazione, prevista dagli articoli 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni, che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I soci devono produrre copia della predetta comunicazione.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di...

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