DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2009, n. 42 - Regolamento di attuazione dell'art. 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonche' di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 3 agosto 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Preambolo:

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto l'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 maggio 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 'Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale');

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n.388;

Visto il parere della commissione consiliare V 'Attivita' culturali e turismo' espresso nella seduta del 25 giugno 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale Presidenza di cui all'art. 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009 n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n.

667;

Considerato quanto segue:

il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonche' di opere audiovisive assimilate, e' stato istituito al fine di consentire alla Regione di effettuare interventi su diverse tipologie di opere e, pertanto, e' necessario dare una definizione dei termini tecnici utilizzati, per garantire una corretta e uniforme attivazione degli interventi;

e' necessario individuare le tipologie di intervento attivabili dalla Regione, distinguendole in contributi in conto capitale ed interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione; i contributi in conto capitale sono riservati alle sceneggiature alle opere prime e ai documentari, mentre per le opere seconde e le opere audiovisive assimilate sono previsti interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione, in quanto tipologie di opere che possono garantire alla Regione il rientro dei capitali investiti e la conseguente implementazione delle risorse stanziate nel fondo;

la valutazione degli interventi richiede esperienza nel settore cinematografico, ed appare, quindi, necessario istituire una commissione di valutazione degli interventi, regolandone la composizione;

e' necessario individuare i criteri di valutazione ai quali la commissione deve attenersi nella valutazione degli interventi, attribuendo priorita' agli aspetti relativi alla qualita' del prodotto e alla valorizzazione dell'identita' culturale;

e' necessario definire le procedure per la presentazione delle domande, nonche' alcuni obblighi che saranno posti a carico dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati dal fondo al fine di garantire la trasparenza dell'intervento ed un diretto coinvolgimento della Regione Toscana nella diffusione delle opere oggetto di intervento;

di accogliere il parere della V commissione consiliare 'Attivita' culturali e turismo';

si approva il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per...

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