DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2009, n. 41 - Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il goveno del territorio) in materia di barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 3 agosto 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Preambolo Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera e) e 44 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale n. 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale n. 1/2005 (Norme sul governo del territorio), ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n.44/2003 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 'Riordino della Legislazione regionale in materia di organizzazione e personale');

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2009, n.485;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso nella seduta del 2 luglio 2009;

Acquisita l'intesa al tavolo di concertazione Giunta Regionale Enti Locali nella seduta del 18 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n.

653;

Considerato quanto segue:

  1. La materia relativa alle barriere architettoniche e' di competenza concorrente, stante la sua riconducibilita' a quella del governo del territorio;

  2. Il presente regolamento, partendo dal presupposto che sia necessario soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino, si propone l'obiettivo di facilitare a chiunque il movimento sul territorio; proprio per questo motivo, i principi generali di accessibilita', adattabilita' e visitabilita' sostenuti dalla normativa nazionale sono stati ulteriormente declinati nella finalita' di facilitare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni;

  3. La progressiva eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, volta a favorire il movimento sul territorio, rileva anche quale indicatore di valutazione della qualita' urbana e sociale;

  4. Nel rispetto dell'autonomia normativa degli enti locali ed al fine di dare indirizzi uniformi in tutto il territorio regionale, gli obbiettivi di cui ai punti precedenti si intendono perseguiti attraverso l'introduzione di indicazioni tecniche di facile comprensione che costituiscano dei parametri di riferimento per i Comuni;

  5. Il presente regolamento rappresenta anche uno strumento attraverso cui perseguire il miglioramento della qualita' del territorio, che costituisce uno degli obbiettivi del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), in cui si parla di 'Toscana dell'accoglienza', dove 'accogliere' e' inteso nel senso di riconoscere le differenze, cercare di comprenderle e sviluppare un atteggiamento positivo di interscambio e di apertura;

  6. In tale prospettiva una buona progettazione degli spazi, in particolare di quelli pubblici, contribuisce ad aumentare il grado di liberta' degli individui, nonche' la liberta' di movimento, pertanto e' opportuno che l'attivita' edilizia e quella urbanistica siano improntate agli stessi principi che regolano la pianificazione territoriale e paesaggistica;

    si approva il presente regolamento:

    Art. 1

    Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 37,comma 2, lettera

    1. e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento stabilisce parametri di riferimento per i comuni, diretti ad assicurare l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

  7. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento costituisce anche indirizzo per la predisposizione dei programmi operativi di intervento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991.

    Art. 2

    Ambito di applicazione 1. Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni, le presenti indicazioni tecniche si riferiscono:

    1. agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;

    2. agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei sottoposti a interventi edilizi, ivi compresi i frazionamenti, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;

    3. agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a mutamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico.

  8. Le indicazioni tecniche di cui al presente regolamento si applicano altresi':

    1. alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di persone;

    2. alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

    3. agli ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico o pubblici, quali parchi, oasi, giardini, parchi archeologici, stabilimenti balneari e arenili liberamente fruibili.

  9. Fatte salve diverse disposizioni volte ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e paesaggistico, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il presente regolamento si applica anche ad edifici che presentano interesse di bene culturale e per gli immobili ed aree che costituiscono beni paesaggistici ed aree archeologiche.

  10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le prescrizioni stabilite dalla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

    Art. 3

    Programmazione e pianificazione degli assetti territoriali 1. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione degli assetti territoriali, attraverso il piano strutturale e gli atti di governo del territorio, i comuni scelgono le aree destinate a servizi pubblici preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

    Art. 4

    Definizioni 1. Ai fini del presente capo, sono considerate aree e percorsi pedonali esterni:

    1. gli spazi riservati all'uso esclusivo dei pedoni in corrispondenza della viabilita' veicolare, degli attraversamenti stradali a raso o zebrati e di quelli a piu' livelli con sottopassi o sovrappassi;

    2. gli spazi riservati all'uso esclusivo dei pedoni nelle aree esterne di pertinenza di edifici pubblici e privati ad uso pubblico, all'interno di spazi pubblici o privati ad uso pubblico come piazze, giardini, parchi, portici.

    Art. 5

    Aree e percorsi pedonali 1. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi sono eliminate, in presenza di facili percorsi pedonali alternativi.

  11. E' realizzato almeno un percorso preferibilmente in piano e con caratteristiche idonee a consentire la mobilita' delle persone con ridotte o impedite capacita' motorie sia negli spazi pubblici, sia in corrispondenza degli accessi agli edifici, sia nelle relative aree di pertinenza, compresi parcheggi e servizi posti all'esterno, ove previsti, in modo tale da assicurare ai medesimi soggetti l'utilizzabilita' di tutti gli spazi.

  12. Compatibilmente con le esigenze della circolazione veicolare, i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 metri al netto di qualunque ostacolo dovuto ad attrezzature pubbliche quali cassonetti, pali della pubblica illuminazione e cartelli stradali mobili.

  13. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in presenza di passaggi obbligati ovvero per restrizioni dovute a lavori in corso, e' consentito ridurre, per brevi tratti, la larghezza dei percorsi pedonali fino alla misura minima di 90 centimetri. E' comunque garantito, all'inizio e alla conclusione di ogni percorso, un apposito spa zio di manovra tale da consentire la rotazione completa di una sedia a ruote, pari a 360 gradi.

  14. Nel caso di percorsi pedonali non affiancati ai piani carrabili o dove il minimo calibro della strada previsto non possa essere ottenuto, e' consentita una larghezza minima di 90 centimetri;

    in tal caso, per permettere l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, sono realizzati allargamenti del percorso almeno ogni 10 metri di sviluppo lineare.

  15. Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano. Quando e' indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 metri su ciascun lato a partire dal vertice piu' esterno, si trova in piano ed e' priva di qualsiasi interruzione.

  16. In aderenza ad ogni percorso pedonale adiacente a zone non pavimentate, e' realizzato un ciglio sopraelevato di 10 centimetri dal calpestio, differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, privo di spigoli vivi ed interrotto almeno ogni 10 metri da varchi che consentono l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

  17. La pendenza trasversale massima ammissibile del percorso e' pari all'1 per cento.

  18. La pendenza longitudinale non supera il 5 per cento e, quando cio' non e' possibile, sono ammesse pendenze superiori, purche' realizzate in conformita' a quanto previsto nella disciplina delle rampe di cui all'art. 6.

  19. Per pendenze del 5 per cento e' previsto un ripiano orizzontale di sosta, di profondita' di almeno 1,50 metri, ogni 15 metri di lunghezza del percorso; per pendenze superiori, tale lunghezza e' proporzionalmente ridotta fino alla misura di 5 metri per una pendenza dell'8 per cento.

  20. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale e' inferiore al 22 per cento.

  21. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' pari a 25...

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