LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 15 - Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica leggi regionali nn. 6 e 7 del 30 aprile 2009 e legge regionale n. 6/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga delle tessere regionali Emergenza terremoto 2009

  1. E' prorogata fino al 30 settembre 2009 la validita' delle 'tessere regionali trasporto pubblico emergenza terremoto 2009' di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n.6. Ai lavoratori e agli studenti che, nel corso del mese di luglio 2009 hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio codice, il codice 03 e' riconosciuta per il mese di settembre la validita' dei rispettivi codici di origine 01 o 02.

    Art. 2

    Modifiche della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6

  2. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009)' le parole 'si fa fronte con uno stanziamento di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila)' sono sostituite dalle seguenti parole 'si fa fronte con uno stanziamento di € 3.000.000,00 (tre milioni)'.

  3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 ' Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009)' e' sostituita dalla seguente:

    'b) alle Associazione di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonche' alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo'.

    Art. 3

    Modifiche alle legge regionale 30 aprile 2009, n. 7

  4. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, approvato con legge regionale 30 aprile 2009, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

    lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11630, denominato 'Tasse automobilistiche regionali', e'...

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