LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 25 - Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 13 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' e obiettivi 1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonche' rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attivita' connesse.

  1. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attivita' di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

    1. sostenere attivita' di promozione del cinema e dell'audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni;

    2. favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;

    3. promuovere iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;

    4. promozione e sostegno delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della Regione;

    5. favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessita' dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo;

    6. promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;

    7. ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla Regione nonche' l'implementazione del patrimonio audiovisivo della Mediateca regionale quale archivio storico della cultura cinematografica e audiovisiva veneta;

    8. promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo nel Veneto.

    Art. 2

    Circuiti regionali di qualita' del cinema e dell'audiovisivo 1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema e dell'audiovisivo un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunita' locali.

  2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di qualita' del cinema e dell'audiovisivo, la Regione concorre alla realizzazione di progetti proposti da enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e finalizzati alla circuitazione e al coordinamento di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di valore storico, artistico e della ricerca di nuovi linguaggi espressivi con particolare attenzione al mondo della scuola e dell'universita'.

    Art. 3

    Promozione della cultura cinematografica 1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, promuove e sostiene d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto, rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacita' critica da parte del pubblico.

    Art. 4

    Programma triennale 1. In conformita' con le linee di programmazione regionale previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 'Nuove norme sulla programmazione', il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, approva, su proposta della Giunta, il programma triennale di promozione dei circuiti regionali di qualita' del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica.

  3. Il programma triennale contiene:

    1. gli indirizzi, gli obiettivi, le modalita' di attuazione e i criteri di verifica degli interventi nel settore della cultura cinematografica e della cultura audiovisiva;

    2. i criteri per l'individuazione delle iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto;

    3. l'ammontare delle risorse da trasferire agli enti locali per gli interventi di rilevanza locale relativi ai rispettivi ambiti territoriali;

    4. i criteri per favorire un sistema integrato regionale fra la cultura cinematografica e audiovisiva, lo spettacolo e la promozione territoriale;

    5. l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al presente Capo.

  4. Il programma triennale mantiene efficacia fino all'approvazione del programma successivo.

  5. Al fine di favorire la realizzazione delle attivita' di cui al presente Capo, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti locali soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto dotati di adeguate risorse finanziarie e organizzative, che si avvalgono di professionalita' riconosciute nei settori del cinema e dell'audiovisivo e che realizzano progetti di elevata qualita' artistica di interesse regionale, nazionale e internazionale.

    Art. 5

    Piano annuale 1. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all'art. 4, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il piano annuale degli interventi.

  6. Il piano annuale individua:

    1. le iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e le relative risorse;

    2. i trasferimenti di fondi alle autonomie locali per progetti di rilevanza locale.

  7. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al piano annuale degli interventi mediante atti di indirizzo e di coordinamento, per la definizione delle modalita', procedure e tempi di realizzazione.

  8. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla competente commissione consiliare una...

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