DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2009, n. 174 - Regolamento concernente le modalita' di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, art. 61, comma 2.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, nonche' le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante 'Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo';

Considerato che l'art. 14 della suddetta legge regionale n.

16/2008 ha sostituito il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 16/2002 con il seguente:

'2. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua sono destinate per una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un importo a metro cubo non inferiore all'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca di cui all'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attivita' estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e dei relativi decreti attuativi, ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonche' dal relativo transito degli automezzi fino...

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