Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 (della Regione Toscana) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto d...

Ricorso della Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 97 del 20 febbraio 2006, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 24, 26, 198, 202, 280, 281, 286, 287, 291, 322, 366, 369, 483, 486, 491, 597, 598, 599 e 600 della legge 29 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», per violazione degli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, supplemento ordinario e' stata pubblicata la legge finanziaria per l'anno 2006.

Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di

D i r i t t o

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 24 per violazione degli artt. 117 e 119 Cost.

La norma dispone che, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica ed in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale ed i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita'. Nei confronti delle regioni viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.

La norma tende a contenere nel 2006 la spesa derivante dall'acquisto di immobili da parte delle regioni (e piu' in generale di tutti gli enti territoriali), con l'eccezione prevista dal comma 25, per l'acquisto di immobili da destinare a sede di ospedali, ospizi, scuole, asili.

La disposizione viola gli artt. 117 e 119 Cost.

Si riduce infatti l'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti a regioni ed enti locali in misura che viene rapportata alla spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto di beni immobili.

Cosi' si incide in primo luogo sull'autonomia organizzativa delle regioni ed enti locali, perche' i beni immobili vengono acquistati per l'esercizio di attivita' istituzionali ovvero per esigenze connesse all'esercizio di funzioni proprie: per evitare la drastica riduzione prevista dalla norma non rimane altro che rinunciare a detti acquisti e, quindi, a sedi necessarie per l'esercizio dei compiti istituzionali.

Si ha quindi una pesante interferenza sull'autonomia organizzativa garantita dall'art. 117 Cost.

Inoltre la misura e' palesemente irrazionale, perche' colpisce la spesa fatta nel 2006; tale spesa tuttavia, nella prevalenza dei casi, si riferisce ad acquisti gia' deliberati negli anni pregressi, che quindi non possono essere contenuti.

Cosi' ad esempio l'Amministrazione ricorrente ha deliberato nel 2005 l'acquisto di immobili per la sede dei propri uffici (in modo del tutto conveniente perche' sono stati acquistati gli immobili che erano in precedenza in locazione, ponendo cosi' fine al pagamento del canone di affitto) ed il pagamento del corrispettivo va effettuato nel 2006.

Bloccare la spesa nel 2006 significherebbe incorrere nel pagamento di penali; d'altra parte l'obbligazione e' stata assunta quando la disposizione ora impugnata non era in vigore. Da cio' consegue che si deve subire una rilevante penalizzazione dei trasferimenti erariali a fronte di una corretta programmazione ed attuazione degli acquisti immobiliari necessari per il patrimonio regionale.

Tale irrazionalita' determina una incisiva invadenza dell'autonomia patrimoniale della regione e degli enti locali, in violazione dell'art. 119, ultimo comma Cost.

L'impugnata disposizione contrasta ulteriormente con l'art. 119 Cost. perche' determina il blocco di un fondamentale canale di finanziamento delle competenze regionali e degli enti locali.

Poiche' il bilancio delle suddette Amministrazioni deve chiudere in pareggio, la riduzione di risorse finanziarie che viene determinata dalla disposizione impugnata e' destinata ad incidere su una contrazione delle politiche che si realizzano tramite l'allocazione delle risorse libere. Percio' la norma viola il principio dell'autosufficienza finanziaria sancito dall'art. 119 Cost. e non consente l'ordinario esercizio delle competenze proprie del sistema delle autonomie.

La compressione delle risorse finanziarie conseguente alla previsione della norma impugnata discende ulteriormente anche dal fatto che, come ha chiarito la Corte costituzionale, l'attuazione del rinnovato disegno costituzionale tradottosi nel nuovo art. 119 Cost. richiede l'intervento del legislatore statale, posto che «non e' ammissibile in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta' regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale» (sentenza n. 37/2004).

Quindi alle regioni non e' consentito, in assenza della legge statale di coordinamento, ne' prevedere tributi regionali, ne' legiferare sui tributi esistenti gia' istituiti e regolati dalla legge statale; d'altra parte la legge statale di coordinamento del sistema tributario e' ben lontana dall'essere emanata. In tale contesto caratterizzato dunque dalla permanenza «di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte derivata, cioe' dipendente dal bilancio statale» (sentenza n. 37/2004), e' essenziale che sia almeno garantito il finanziamento delle autonomie secondo le regole della legislazione statale emanata nella vigenza del precedente Titolo V, perche' quelle regole rappresentano il minimo indispensabile per il funzionamento regionale. Prevedere una riduzione dei trasferimenti erariali senza alcuna programmazione e senza alcun accordo con le Regioni significa comprimere indebitamente l'autonomia regionale e degli enti locali.

Questo e' confermato dalla giurisprudenza costituzionale la quale, nell'evidenziare l'assenza nell'art. 119 Cost. di un'efficacia precettiva immediata per quanto attiene alla possibilita' per le Regioni di istituire tributi propri, ha comunque fissato un limite agli interventi del legislatore statale; infatti nella fase transitoria (e, ovviamente, a fortiori, per gli interventi normativi successivi) «vale (...) il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e cosi' di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia gia' riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119» (sentenza n. 37/2004 citata).

E' dunque posto il principio del divieto di interventi normativi dello Stato peggiorativi dell'assetto delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo attualmente in essere e non in linea con la logica della tendenziale indipendenza finanziaria degli enti locali sottesa al novellato art. 119 della Costituzione.

L'impugnata disposizione, invece, contravviene tale divieto perche' prevede una irrazionale ed ingiustificata riduzione dei trasferimenti erariali, cosi' riducendo le entrate regionali e degli enti locali; d'altra parte la medesima norma non puo' ritenersi legittima in nome del coordinamento della finanza pubblica e della richiamata unita' economica della Repubblica. Ai sensi dell'art. 117, terzo comma e 119 Cost., infatti, le suddette finalita' vanno assicurate dallo Stato con la predeterminazione dei principi del coordinamento finanziario e tributario. La norma impugnata non e' qualificabile come principio di coordinamento della finanza pubblica, perche' non possiede, dei principi, la generalita', la struttura e la funzione. Infatti i principi vanno colti ad un livello di maggiore astrattezza rispetto alla regola positivamente stabilita (sentenza n. 65/2001); l'articolo contestato pone invece disposizioni di dettaglio, autoapplicative, incidenti sulla peraltro esigua autonomia finanziaria regionale e degli enti locali.

Tutto cio' determina la illegittimita' costituzionale denunciata.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 26 per violazione degli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost. - Violazione del principio della leale collaborazione.

Il comma 26 prevede, ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro di stabilita' e crescita, l'obbligo per le Amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 (Regioni ed enti locali compresi) di inviare al Ministro dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative.

Tale obbligo di per se' non sarebbe lesivo, perche' finalizzato a meri scambi informativi.

La norma prosegue pero' stabilendo che la suddetta comunicazione e' inviata anche all'Agenzia del territorio (incardinata nell'ambito dell'Amministrazione statale) che procede a «verifiche sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilita».

La previsione, come gia' evidenziato, si applica anche alle regioni e agli enti locali, ed introduce un controllo di merito a posteriori sulla congruita'...

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