Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1?? marzo 2006 (della Regione Veneto) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Limiti all'acquisizione di immobili - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle...

Ricorso della Regione Veneto, in persona del vice presidente pro tempore della giunta regionale - in assenza del presidente -, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa 14 febbraio 2006, n. 270, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi di Padova, Romano Morra di Venezia e Andrea Manzi di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Conto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la declaratoria, di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 1, commi 23, 24, 25, 26, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 279, 280, 285, 286, 287, 310, 597, 598, 599 e 600 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - La legge 23 dicembre 2005, n 266 (legge finanziaria 2006) prevede numerose norme, contenute nei commi 23, 24, 25, 26, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 279, 280, 285, 286, 287, 310, 597, 598, 599 e 600 del suo alquanto complesso e disomogeneo articolo unico, che, ad avviso della Regione del Veneto, si pongono in contrasto con la Costituzione, violando l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

    In particolare, molte di queste disposizioni non sembrano aver recepito gli orientamenti formulati da codesto ecc.mo Collegio a) in ordine alla ricostruzione dei rapporti tra legislazione statale e regionale definiti dal nuovo art. 117 della Costituzione, con specifico riferimento alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», di cui al comma terzo del medesimo articolo, e b)in ordine altresi' all'attuazione e alla cogenza delle disposizioni di cui all'art. 119 della Costituzione, anch'esso novellato.

    Per meglio illustrare i profili di illegittimita' costituzionale riscontrati nelle norme impugnate si procedera' qui di seguito ad un'analisi suddivisa per gruppi omogenei di disposizioni.

    A tale riguardo si potra' rilevare, senza difficolta', il legame sussistente tra alcune delle disposizioni impugnate, legame di natura tale da determinare ipotesi di illegittimita' costituzionale c.d. conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti, ci si trova in presenza di norme strumentali o di dettaglio rispetto a disposizioni illegittime e di norme applicative di un medesimo principio, che si ritiene contrario alla Costituzione.

  2. - Passando, dunque, all'esposizione delle singole questioni, si puo' ora ricordare come i commi, 23, 24, 25 e 26 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 impongano limiti all'acquisizione di immobili, oltre che per le amministrazioni statali, anche per le regioni e gli enti locali, e prevedano un «monitoraggio» del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali norme, come si vedra' meglio successivamente, vanno a ledere l'autonomia regionale, ed, in particolare, l'autonomia finanziaria di spesa della regione, garantita dall'art. 119 Cost.

    Per evidenziare i profili di incostituzionalita' delle norme impugnate risulta comunque essenziale riportare il testo delle disposizioni.

    Il comma 23 stabilisce che, «in considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione dell'Unione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al Patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio».

    Ai sensi del comma 24, invece, «per garantire effettivita' alle prescrizioni contenute nel programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei finanziamenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita'. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti».

    Le disposizioni dei due commi ora citati, ai sensi del successivo comma 25, non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

    Ancora, il comma 26 prevede un obbligo di trasmissione di informazioni su acquisti e vendite di immobili al Ministero dell'economia e delle finanze, regolato attraverso decreto ministeriale.

    Stabilisce, infatti, il relativo testo: «ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione e' inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruita' dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilita».

    L'impianto normativo ora riportato, attraverso la previsione di riduzioni ai trasferimenti erariali, mira ad imporre la compressione della spesa per l'acquisto di immobili.

    In tal modo con le norme in oggetto il legislatore statale ha posto per regioni ed enti locali dei vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, eccedendo in tal modo dai limiti della propria competenza in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e violando l'autonomia finanziaria di spesa di cui all'art. 119 Cost.

    Nel medesimo senso, codesto ecc.mo Collegio in numerose pronunce (ad esempio, nelle sentenze nn. 376 del 2003, 4, 36 e 390 del 2004, 417 e 449 del 2005) ha avuto modo di precisare, dichiarando l'illegittimita' costituzionale di alcune norme statali, che lo Stato puo' legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio - anche se con cio' si determina inevitabilmente una limitazione indiretta dell'autonomia di spesa degli enti -, purche' pero' cio' avvenga attraverso una «disciplina di principio» e «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari».

    Piu' precisamente, se l'imposizione di vincoli alle politiche di bilancio delle regioni ed enti locali vuole rimanere nell'ambito della legittimita' costituzionale, essa dovrebbe avere ad oggetto o l'entita' del disavanzo di parte corrente, oppure, ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», la crescita della spesa corrente. Alla legge statale, per tanto, viene consentito di stabilire unicamente un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».

    La previsione da parte della legge statale di limiti all'entita' di una singola voce di spesa non puo' essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, in quanto pone un precetto specifico e puntuale sull'entita' della spesa e si risolve percio' «in una indebita invasione», da parte dello Stato, dell'area riservata alle autonomie regionali e locali, alle quali il legislatore nazionale puo' prescrivere criteri ed obiettivi, quali, ad esempio, il contenimento della spesa pubblica, «ma non imporre nel dettaglio gli...

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