Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1?? marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Istruzione pubblica - Regione Valle d'Aosta - Studenti lavoratori - Esclusione dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione...
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;
Contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 19 dicembre 2005, n. 34 - art. 11, comma 1 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 29 dicembre 2005, n. 55, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi regionali», per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e n) Cost. e dell'art. 3 Cost.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta del 19 dicembre 2005, n. 55, e' apparsa la legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi regionali».
L'art. 11, comma 1 della detta legge, prevede l'esclusione degli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario.
La disposizione, pero', confligge con l'art. 117, comma 2, lett. m) e n) e con l'art. 3 Cost.
La Valle d'Aosta, invero, pur essendo una regione a statuto speciale, non ha competenza legislativa ne' primaria, ne' integrativa attuativa in materia di istruzione universitaria. Lo statuto, mentre riconosce alla regione la competenza primaria con l'art. 2, comma 1, lettera r) in materia di istruzione tecnico-professionale e la competenza integrativa-attuativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), in materia di «istruzione materna, elementare e media», nulla prevede in relazione all'istruzione universitaria.
E' pur vero che il d.P.R. n. 182/1982, all'art. 23 affida alla regione funzioni amministrative in materia d'assistenza scolastica «comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4» e che lo stesso art. 23, all'ultimo comma, affida alla regione anche funzioni amministrative concernenti l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, ma da cio' non si puo' far derivare una competenza legislativa regionale in materia.
Quand'anche si volesse...
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