Ordinanza emessa l'8 novembre 2005 dall'Arbitro di Mestre nell'arbitrato in corso tra Vincenzi Cristina contro Sicchiero Gianluca Imposte e tasse - Contributo alla cassa di previdenza avvocati (cpa) e imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi a fatture professionali emesse quale parcella in relazione al procedimento di scioglimento del matrimon...

L'ARBITRO

Vista la riserva assunta all'esito dell'udienza arbitrale istruttoria del 7 novembre 2005;

Vista la propria ordinanza di rimessione della questione di legittimita' costituzionale in data 22 luglio 2004;

Letta l'ordinanza n. 298/2005 della Corte costituzionale resa all'esito dell'ordinanza di rimessione anzidetta;

Visto il lodo parziale emesso in data 23 settembre 2005 con cui dichiara la propria competenza a decidere sulle richieste delle parti, notificato dal resistente all'attrice il 28 settembre 2005 e passato in giudicato per decorso del termine di impugnazione e per acquiescenza della sig.ra Vincenzi;

Essendo stata conseguentemente risolta in senso positivo la questione inerente la competenza dell'arbitro a decidere sulle domande che le sono state sottoposte e sollevata dalla Corte costituzionale con la predetta ordinanza;

Rileva la questione di legittimita' costituzionale prospettata da questo arbitro nell'ordinanza 22 luglio 2004 si ripropone ora negli stessi esatti termini, giacche' le parti insistono nelle proprie reciproche pretese e questo arbitro ritiene che la domanda della sig.ra Vincenzi sia infondata ma cio' a causa di un'arbitraria ed irragionevole limitazione dell'applicabilita' delle norme che esentano da ogni tributo gli atti del processo di divorzio, alla disciplina dell'Iva e dei contributi previdenziali a carico del cliente, in ordine ai compensi che il difensore chieda al proprio cliente.

Resta cioe' confermato quanto notato nella predetta ordinanza che quindi si trascrive.

Considerato in diritto

Le questioni sottoposte alla scrivente arbitro sono due:

  1. la richiesta della sig.ra Vincenzi all'avv. prof. Gianluca Sicchiero, di restituzione dell'iva e del contributo del 2% per cassa nazionale avvocati, versati sulla fattura n. 320 del 2004, in quanto somma indebitamente pagata non ritenendo che l'onorario versato fosse da gravare di tale imposta;

  2. la pretesa della sig.ra Vincenzi di non versare l'iva in rivalsa ed il contributo 2% c.n.a. sull'ulteriore acconto di Euro 500 chiesto dall'avv. prof. Sicchiero.

    La sig.ra Vincenzi motiva le sue pretese sul rilievo che l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, indica che «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio ... sono esenti dall'imposta di registro e da ogni altra tassa».

    Poiche' la Corte costituzionale, con le sentenze n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999 ha dichiarato l'incostituzionalita' di detta disposizione laddove non comprende nell'esenzione del tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione (sent. 176/92) e piu' in generale laddove quanto ivi previsto non si estenda in generale al procedimento di separazione (sent. 154/99), la stessa ritiene che di conseguenza che la legge preveda in linea generale l'esenzione da qualsiasi tributo dovuto allo Stato per i giudizi di divorzio e separazione, senza distinzione tra il tipo di tassa od imposta da applicare.

    Quindi anche l'imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale che il cliente deve versare al suo difensore; perche' questi lo versi a propria volta alla Cassa forense, rappresenterebbero oneri che invece non sono dovuti.

    A nulla rileverebbe poi il fatto che la Cassa avvocati sia ente di diritto privato: la contribuzione a carico del cliente rappresenta pur sempre un prelievo forzoso che costituisce un aggravio del costo di difesa che dovrebbe invece rappresentare l'unico onere a carico della parte.

    Aggiunge poi che la lettura estensiva del termine tassa, e' stato avallato anche dalla giurisprudenza della corte di cassazione, ad es. con le sentenze della sez. tributaria 22 maggio 2002, n. 7493; 24 novembre 2000, n. 15212; 12 maggio 2000, n. 6065.

    Rileva anche che dopo l'ordinanza n. 538/1995 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di motivazione la questione di legittimita' costituzionale della disposizione sopra citata, in ordine alla mancata previsione dell'Invim al tempo in vigore, la cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2001, n. 2347, ha invece accertato che nemmeno detta imposta trovi applicazione ai trasferimenti effettuati in sede di...

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