Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'ENPALS - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione effettivamente percepita e a quella su cui vengono calcolati i contributi - Denunciata disparita' di trattamento rispetto ag...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi dal Tribunale di Sanremo e dal Tribunale di Bologna con ordinanze rispettivamente dell'11 febbraio 2004 e del 18 febbraio 2004 (n. 2 ordinanze), iscritte ai n. 513, n. 1044 e n. 1045 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2004, e n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di M. B. e dell'ENPALS, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per M. B., Maria Teresa Franchi, Angelo Pandolfo e Rossana Cardano per l'ENPALS e gli avvocati dello Stato Francesco Lettera e Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di una controversia previdenziale - promossa nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita - il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sia nel testo attualmente vigente - formulato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - sia in quello precedente, la cui validita' e' stata confermata in via transitoria dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

    Rileva preliminarmente il giudice a quo che la medesima questione e' stata gia' sollevata nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 385 del 2002.

    Il remittente precisa, quindi, che il ricorrente, gia' dipendente a tempo indeterminato del Casino' municipale di Sanremo con la qualifica di impiegato, e' stato collocato a riposo in data 31 dicembre 1998 all'eta' di sessantaquattro anni, avendo maturato trentaquattro anni di anzianita' di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di contribuzione.

    La norma impugnata prevedeva nel testo previgente, confermato in via transitoria dall'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fosse quello di cui alla penultima classe della tabella F allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento, pari, in concreto, a lire 315.000; orbene anche nella formulazione attuale detto limite e' stato esplicitamente fissato in L. 315.000, sia pure col meccanismo correttivo della rivalutazione annuale a decorrere dal 1° gennaio 1998. Rileva il Tribunale che la domanda formulata dal ricorrente non sarebbe allo stato accoglibile, ma che la decisione della presente questione assume carattere pregiudiziale, perche' il giudizio in corso non puo' essere deciso a prescindere dalla soluzione della medesima, donde la rilevanza della stessa.

    Nel merito, la questione pare al giudice a quo non manifestamente infondata; mentre, infatti, per i lavoratori assicurati col regime generale gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione eccedente quella fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota decrescente, ai fini della determinazione di un'ulteriore quota di pensione che va a costituire parte integrante di quella gia' erogata, la disposizione censurata non consente analogo meccanismo per i lavoratori assicurati presso l'ENPALS.

  2. - Si e' costituito in giudizio il lavoratore ricorrente, sollecitando l'accoglimento della prospettata questione.

    Dopo aver precisato che la medesima, ancorche' gia' proposta nello stesso giudizio, e' certamente riproponibile in virtu' dell'ordinanza di questa Corte che ne ha dichiarato...

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