Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Assicurazione per la disoccupazione involontaria - Lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattivita' - Mancata inclusion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza dell'11 agosto 2003 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonella Corsi e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 1186 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Visti gli atti di costituzione di Antonella Corsi, dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Vittorio Angiolini per Antonella Corsi, Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza 11 agosto 2003, ha proposto la questione di costituzionalita' dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo cui «l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennita' nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro». La norma e' impugnata nella parte in cui, nell'interpretazione della Corte di cassazione, «non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all'indennita' di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattivita».

    L'ordinanza e' stata resa nel giudizio proposto da una lavoratrice a tempo parziale verticale (che nel 1999 aveva lavorato in una mensa scolastica nei mesi di apertura della scuola, ossia da gennaio a giugno e da settembre a dicembre) per ottenere dall'INPS l'indennita' di disoccupazione per il periodo di inattivita', che l'INPS contestava ritenendo la disoccupazione non «involontaria».

    Il Tribunale richiama anzitutto il «diritto vivente», sorto sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 1732 del 2003) secondo la quale la libera accettazione, da parte del lavoratore, del tempo parziale verticale su base annua esclude che per i periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa possa ravvisarsi disoccupazione involontaria. E ne ricava l'impossibilita' di dare della norma impugnata una lettura diversa.

    Ma - a suo avviso - la norma, cosi' interpretata, viola l'art. 3 della Costituzione per irragionevole disparita' fra il trattamento da essa riservato ai lavoratori a tempo parziale annuo e quello dei lavoratori stagionali e degli altri assicurati contro la disoccupazione involontaria; e l'art. 38, secondo comma, Cost., che garantisce la tutela del disoccupato anche se la sospensione del lavoro sia prevista, voluta e programmata in relazione al tipo di rapporto instaurato.

    A sostegno della non manifesta infondatezza della questione il Tribunale ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 160 del 1974)...

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