Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Credito di imposta - Contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Acquisizione automatica del contributo prima dell'8 luglio 2002 - Ricognizione degli investimenti realizzati - Invio dei dati entro il termine del 28 febbraio 2003 a pena di decadenza dal co...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 25 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino, nella controversia vertente tra Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Conceria Romano Nicola & figli, e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Avellino, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 25 marzo 2005, la Commissione tributaria provinciale di Avellino - nel giudizio promosso da Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Conceria Romano Nicola & figli, nei confronti dell'Agenzia delle entrate - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui fissa il 28 febbraio 2003 come termine ultimo, «a pena di decadenza dal contributo», per l'invio dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da parte dei soggetti che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, il contributo, nella forma di credito di imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);

che, secondo quanto esposto nell'ordinanza di rimessione, il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate (denominato «avviso di recupero»), diretto a recuperare l'importo del contributo del quale i ricorrenti avevano fruito nell'anno 2002 e dal quale erano «decaduti» per la mancata presentazione del modello contenente i dati degli investimenti realizzati, entro il termine del 28 febbraio 2003, fissato dalla stessa Agenzia, con provvedimento del gennaio 2003;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo deduce: a) che lo scopo dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002, «consistente nell'acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni di flussi di spesa, poteva essere raggiunto gia' attraverso i dati forniti dal contribuente con la compilazione del quadro RU facente parte dell'Unico 2002 e dei modelli di versamento F24 attraverso cui si e' proceduto alla compensazione del credito», di talche' l'inosservanza di ulteriori oneri informativi costituisce una violazione meramente formale e, conseguentemente, sussiste una irragionevole sproporzione tra tale violazione e la sanzione della «decadenza dal contributo», in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione; b) che, stabilendo la «decadenza» dal contributo gia' acquisito, la disposizione censurata viola il principio di irretroattivita' delle norme tributarie e, quindi, l'affidamento nella sicurezza giuridica - ribaditi anche dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) - e «introduce di fatto una norma con effetto retroattivo che incide irragionevolmente su un diritto acquisito regolato da una legge precedente», in violazione degli stessi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione; c) che sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del «principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», in quanto, «mentre al punto a) per i contribuenti che non inviano i dati occorrenti per gli investimenti realizzati [...] entro il 28 febbraio 2003 e' prevista la sanzione della...

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