Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 8 tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e di 3 tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione generale per il personale militare

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;

Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale di sanita' militare emanata per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380 che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Esercito nei quali potra' avvenire nell'anno 2006 il reclutamento di personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2006 due concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;

Decreta:

Articolo 1.

Posti a concorso

  1. Sono indetti per l'anno 2006 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito:

    1. concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 8 (otto) tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, di cui 1 (uno) negli ingegneri civili/edili e l'altro indifferentemente dai titoli di laurea posseduti, comunque entro i limiti di seguito fissati.

      I posti sono cosi' ripartiti:

    2. 4 per i giovani in possesso della laurea specialistica in ingegneria civile/edile;

    3. 1 per i giovani in possesso della laurea specialistica in ingegneria aerospaziale;

    4. 1 per i giovani in possesso della laurea specialistica in scienze biologiche;

    5. 1 per i giovani in possesso della laurea specialistica in chimica o chimica industriale;

    6. 1 per i giovani in possesso della laurea specialistica in ingegneria elettrica.

      Qualora uno o piu' dei posti risultassero non ricopribili per insufficienza di idonei in possesso della laurea specialistica richiesta, i medesimi potranno essere devoluti come di seguito indicato:

      - i posti di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere b), c), d) e e);

      - il posto di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere e), a), c) e d);

      - il posto di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere d), e), b) e a);

      - il posto di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere c), e), a) e b);

      - il posto di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere a), b), c) e d).

      I posti che, nonostante l'applicazione dei criteri precedenti, dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti secondo la graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei;

    7. concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) tenenti del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.

  2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di...

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