Regolamento recante ??Disciplina di cui all'Art. 10,commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'Art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 200...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'Art. 5, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2005, n. 8, che disciplina le incompatibilita' dei dipendenti regionali;

Visto in particolare il comma 1 del succitato Art. 10, che prevede espressamente che il divieto all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, professionali, nonche' il divieto di assunzione di impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, non opera per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e previa verifica di compatibilita' rispetto alle funzioni esercitate;

Atteso che, per le finalita' di cui al comma 2 del citato Art. 10 e in attuazione del comma 3 del medesimo articolo vanno determinati i criteri oggettivi ai quali attenersi nell'autorizzare l'espletamento di incarichi o l'esercizio di cariche nonche' individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione;

Preso atto che ai sensi del comma 6 del summenzionato Art. 10, le disposizioni di cui al medesimo articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione;

Vista la propria deliberazione 6 febbraio 2004, n. 267, con la quale sono stati approvati i Criteri per l'autorizzazione all'espletamento di incarichi o esercizio di cariche a favore di soggetti pubblici o privati;

Visto l'Art. 14, comma 8, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, che, con riferimento allo svolgimento di altra attivita' lavorativa da parte del personale a tempo parziale, riserva all'amministrazione la valutazione dei singoli casi di prestazione lavorativa e l'individuazione previa informativa alle Organizzazioni sindacali, delle attivita' che non sono comunque consentite;

Visto il verbale dell'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, esperito in data 8 novembre 2005;

Ritenuto, cosi' come configurato dall'Avvocatura della Regione in relazione alle connotazioni della disciplina in argomento, di ricondurre piu' correttamente la disciplina medesima alla fonte regolamentare;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla definizione di una nuova disciplina regolamentare di cui all'Art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 18/1996, nonche' di dare attuazione al disposto di cui all'Art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005;

Visto il testo regolamentare recante Disciplina di cui all'Art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'Art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, predisposto dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;

Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del giorno 16 novembre 2005, n. 2906;

Decreta:

  1. E' approvato il Regolamento recante Disciplina di cui all'Art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'Art. 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. Il Regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente la disciplina prevista dall'allegato parte integrante della deliberazione della giunta regionale del 6 febbraio 2004, n. 267.

  3. Il Regolamento di cui al punto 1 non si applica al personale regionale chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

    Il presente decreto sara'...

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