Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 21 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, agli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici;

Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2006 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere nominato sottotenente nel ruolo tecnico logistico dell'Arma stessa;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006);

Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2006, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 21 tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in funzione della consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri;

Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, detta prova non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate per una o piu' delle specialita' e specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri;

Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a venti volte quello dei posti previsti per ciascuna specialita/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione;

DECRETA:

Articolo 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 21 (ventuno) tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

  2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialita/specializzazione nel modo seguente:

    1. ...

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