Ordinanza emessa il 10 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Genova sul ricorso proposto da Lagasco Antonio contro Presidenza del Consiglio dei ministri Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei processi - Competenza territoriale della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'ar...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunziato la seguente ordinanza nella procedura di cui agli art. 2 e segg., legge 24 marzo 2001, n. 89 e relativa al ricorso depositato il 18 marzo 2005 da Lagasco Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava e dall'avv. Alessandro Bava, domiciliatario con studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/6, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;

Contro, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici domicilia in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, resistente.

Ordinanza

Letto il ricorso depositato il 7 luglio 2005 da Lagasco Antonio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si lamenta l'irragionevole durata di un processo pendente prima davanti alla Corte dei conti sezione giurisdizionale di Roma e poi avanti alla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Liguria diretto ad ottenere l'annullamento, con i conseguenti effetti, del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni del 24 gennaio 1990, con cui gli era stato comunicato il rigetto della sua domanda di pensione privilegiata per l'infermita' «spondiloartrosi cervicale e dorso lombare con discopatia cervicale» in quanto «tale infermita' non costituiva impedimento permanente alla prestazione del servizio alla data del collocamento in quiescenza del dipendente»;

che, infatti, egli aveva interposto ricorso avanti alla Corte dei conti di Roma avverso la decisione sopra menzionata fin dall'8 ottobre 1990, ma il procedimento, trasmigrato con l'entrata in vigore della legge n. 19 del 14 gennaio 1994 presso la sezione regionale della Corte dei conti per la Liguria con sede in Genova e regolarmente proseguito, a seguito di comunicazione dell'ufficio del 23 marzo 1998 e di istanza di prosecuzione del 31 agosto 1998, si era concluso con sentenza di rigetto dalla Corte dei conti regionale della Liguria solo il 2 maggio 2005;

che, secondo il ricorrente, l'eccessiva durata di questa procedura (anni 14 e mesi 7 circa) in violazione dei principi espressi dall'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo gli aveva causato gravi mortificazioni e disagi;

che, pertanto, il ricorrente concludeva chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale o morale, da liquidarsi nell'importo di euro 13.427,87, oltre rivalutazione ed interessi di legge, vinte le spese;

che era disposta l'acquisizione di ufficio degli atti e dei documenti del giudizio pensionistico per il quale era dedotta la violazione del termine ragionevole;

che la Corte dei conti con relazione cronologica del suo coordinatore amministrativo in data 21 novembre 2005 di accompagnamento del fascicolo, come tale acquisibile di ufficio agli atti, affermava che «il giudice rigetta il ricorso con la sentenza n. 613 depositata in segreteria il 2 maggio 2005 che pone fine al travagliato, ma certo non inerte, iter giudiziario del ricorso in oggetto»;

che intanto si costituiva, con memoria del 19 novembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che, previa verifica della competenza territoriale funzionale da parte della Corte di appello adita, fosse affermata la infondatezza del ricorso del Lagasco o comunque che il danno non patrimoniale, considerate le specificita' del caso...

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