Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo - Procedimento elettorale - Candidato risultato eletto in piu' circoscrizioni - Opzione da esercitarsi entro otto giorni dall'ultima proclamazione - Decorrenza del termine - Mancata previsione di apposita comunicazione di cui s...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge 21 gennaio 1979 (recte: 24 gennaio 1979), n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), e successive modificazioni, promosso con ordinanza del 25 luglio 2005 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Umberto Bossi contro l'Ufficio elettorale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione ed altro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione di Umberto Bossi;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi e Sandro De Nardi per Umberto Bossi.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 22, ultimo comma, della legge 21 gennaio (recte: 24 gennaio) 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio), che ha mutato anche il titolo della legge n. 18 del 1979 in quello di «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

A norma della prima disposizione (art. 41, primo comma), «il candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio». A norma della seconda disposizione (art. 22, ultimo comma), ogni ufficio elettorale circoscrizionale, dopo aver proclamato eletti i candidati nei limiti dei seggi (comunicati dall'Ufficio elettorale nazionale) ai quali ciascuna lista ha diritto, «invia [...] attestato ai candidati proclamati eletti».

La questione e' stata eccepita da un candidato risultato eletto in due circoscrizioni nelle elezioni dei «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (tenutesi il 12 e 13 giugno 2004), nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro gli atti dell'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione, culminati nell'assegnazione del ricorrente, mediante sorteggio, ad una delle due circoscrizioni nelle quali era stato proclamato eletto.

Secondo quanto riferisce il rimettente, l'assegnazione della circoscrizione era stata compiuta dall'Ufficio elettorale nazionale sul presupposto che, esaurite le proclamazioni degli eletti ad opera degli uffici elettorali circoscrizionali, l'interessato non aveva fatto pervenire all'Ufficio nazionale, entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 e, cioe', entro gli otto giorni dalla proclamazione (avvenuta il 6 luglio 2004) previsti dall'art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979, alcuna dichiarazione di opzione per una delle due circoscrizioni nelle quali era risultato eletto. Peraltro, il ricorrente aveva manifestato la sua opzione il successivo 16 luglio 2004, ma l'Ufficio elettorale nazionale, con provvedimento del 19 luglio 2004, l'aveva dichiarata irricevibile, «stante la non modificabilita' [...] dell'atto gia' adottato da questo ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo», e sull'ulteriore rilievo che le proclamazioni effettuate dagli uffici elettorali circoscrizionali il 6 luglio 2004 erano avvenute con modalita' tali da averne determinato «la conoscibilita' legale da parte degli interessati».

Quanto alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che la decadenza dal diritto di opzione e' scaturita proprio dall'applicazione dell'art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui stabilisce che il termine di otto giorni per esercitare l'opzione decorre dall'ultima proclamazione.

Nel ricostruire il quadro normativo, il rimettente osserva che l'art. 41, primo comma, della legge n. 18 del 1979 non puo' essere interpretato se non nel senso che il diritto di opzione dev'essere esercitato, a pena di decadenza, entro otto giorni dall'ultima proclamazione; ne' sarebbe possibile, ai fini di una differente interpretazione, instaurare una correlazione con l'art. 22, ultimo comma, della stessa legge, nel senso di far decorrere il termine per l'opzione dalla data di ricevimento, da parte del candidato, dell'attestato individuale di proclamazione. Secondo il rimettente, infatti, cio'...

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