Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilita'. Istruzione - Insegnanti - Abilitazione presso le scuole SIS - Frequentatori ammessi al secondo anno di corso in soprannumero - Attribuzione di punteggio differente rispetto ai frequentatori ordinari del c...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale del paragrafo A.4 della tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno 2004, n. 143 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), promosso con ordinanza del 29 giugno 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sul ricorso proposto da Adamo Pietro ed altri contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritta al n. 493 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione di Adamo Pietro ed altri, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio promosso contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Centro servizi di Messina da alcuni docenti, aspiranti all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria ed iscritti sia nelle graduatorie provinciali di terza fascia, sia nell'elenco provinciale dei docenti di sostegno di terza fascia, per ottenere l'annullamento delle graduatorie medesime, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del paragrafo A.4 della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e allegata al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

    Nella tabella e' disciplinata la valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative ad ogni ordine e grado). Si prevede che «per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di corso cui si riferisce l'abilitazione».

    La tabella e' censurata nella parte in cui non consente di attribuire a chi, come i ricorrenti, ha conseguito l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SIS) a seguito di iscrizione in soprannumero al secondo anno del corso - a norma dell'articolo 5, comma 3 (Formazione degli insegnanti), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) - il medesimo punteggio previsto per coloro che hanno conseguito l'abilitazione frequentando l'intero biennio di corso.

    Il Tribunale rimettente premette che i ricorrenti sono stati ammessi al secondo anno di corso SIS in soprannumero, a norma del citato articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2003, «anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione», essendo in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attivita' di sostegno dei disabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalita), e dopo aver superato le...

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