Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della la Regione Siciliana - Riordino degli enti e delle strutture preposte allo sviluppo del turismo - Inquadramento del personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo nell'organico dell'amministrazione regionale - Ricorso del Commiss...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, commi 3, primo periodo, 5 e 6; 5, comma 1, 14, comma 3, e 19 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005, recante «Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 12 agosto 2005, depositato in cancelleria il successivo 18 agosto e iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2005;

Udito nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 12 agosto 2005 e depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale di talune disposizioni della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005 (disegno di legge n. 788-376-550-957), recante «Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»;

che una prima censura riguarda gli artt. 4, commi 5 e 6, e 5, comma 1, denunciati per contrasto con gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione;

che nel ricorso si osserva che il legislatore regionale, nell'ottica del riordino degli enti e delle strutture preposte allo sviluppo del turismo, ha disposto la soppressione, con conseguente messa in liquidazione, delle aziende autonome di soggiorno e turismo e delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, creando contestualmente i servizi turistici regionali ed i distretti turistici;

che, quanto al personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo, il denunciato comma 5 dell'art. 4 ha previsto che esso venga direttamente inquadrato nell'organico dell'amministrazione regionale, con il mantenimento della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta, ed assegnato agli istituendi distretti turistici territoriali, consentendo pero' agli interessati il trasferimento, a domanda e previa concertazione sindacale, presso gli uffici regionali o provinciali o comunali;

che, ad...

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