Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Polizza di responsabilita' civile autoveicoli - Ripetizione di somme pagate in eccedenza a titolo di premio - Competenza della Corte d'appello competente per territorio, anziche' del giudice di pace (foro del consumatore) - Denunciata d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), promosso con ordinanza del 25 marzo 2005 dal giudice di pace di Maglie, nel procedimento civile vertente tra Stifani Antonio e la Reale Mutua assicurazioni s.p.a., iscritta al n. 460 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che Antonio Stifani ha agito in giudizio nei confronti della Reale Mutua assicurazioni s.p.a., allo scopo di ottenerne la condanna alla ripetizione delle somme pagate a titolo di premio relativo ad una polizza di responsabilita' civile autoveicoli, per la parte risultata in eccedenza per effetto di una intesa tra le imprese del settore, dichiarata in violazione delle norme di concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento confermato dal giudice amministrativo, di primo e di secondo grado;

che, nel corso del giudizio, il Giudice di pace di Maglie, con ordinanza del 25 marzo 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della richiamata legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui attribuisce l'azione di risarcimento del danno, in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV di detta legge, alla Corte d'appello competente per territorio;

che il rimettente - premesso che la societa' convenuta ha pregiudizialmente eccepito, tra l'altro, l'incompetenza per materia, invocando a conforto la norma impugnata - ha rilevato che «nessuna disposizione speciale possa scalfire, facendo passare il suo contenuto in secondo piano, il disposto dell'art. 7 c.p.c.»; che, nella specie, sussiste altresi' l'«esclusivo foro del consumatore, coincidente con la sua...

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